Anche nel 2021 il bonus di 80 euro al mese è erogato a prescindere dall'ISEE del nucleo familiare del genitore richiedente.

Bonus Bebè

La legge di stabilita' 2015 (legge 190/2014), ai commi da 125 a 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari - originariamente era corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Originariamente il beneficio era corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente fosse in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. L'importo dell'assegno di 960 euro annui raddoppiava a 1.920 euro quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente era in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui.

La misura è stata prorogata anche con riferimento alle nascite o alle adozioni intervenute tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019 per effetto dell'articolo 1, co. 141 e 142 della legge di bilancio per il 2018 e dell'articolo 23-quater del dl n. 119/2018 convertito con legge n. 136/2018 ma per un periodo temporale ridotto: il bonus spetta, infatti, solo per il primo anno di vita del bimbo o per il primo anno dopo l'adozione contro i tre anni precedenti (Cfr: Circolare Inps 50/2018 e Circolare Inps 85/2019). Peraltro in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno predetto è stato aumentato del 20 per cento, pertanto saliva a 96 euro e 192 euro al mese a seconda dell'ISEE.

L'universalizzazione dal 2020

L'articolo 1, co. 340 e 341 della legge 160/2019 e l'articolo 1, co. 336 della legge n. 178/2020 hanno rinnovato il bonus anche con riferimento ad ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 sempre esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione disponendone l'estensione a tutte le famiglie a prescindere dal reddito, con la conseguente universalizzazione della misura. Queste le nuove fasce:

1) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

2) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

3) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro (oppure non abbia presentato una valida DSU).

Resta ferma anche con riferimento alle nascite/adozioni avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 la maggiorazione del 20% del beneficio per nascite o adozioni/affidamenti preadottivi successivi al primo figlio. In tal caso la misura spettante è rispettivamente pari a 192 euro, 144 euro e 96 euro mensili a seconda del valore assunto dall'ISEE minorenni. La tavola sottostante mostra l'evoluzione del bonus bebe' negli anni.

Domanda

L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile ed è cumulabile in caso di più figli nati nel periodo oggetto dell'agevolazione. L'assegno è corrisposto ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti nel nostro paese (su questi ultimi si veda quanto recentemente stabilito dal Tribunale di Bergamo) e non concorre alla for­mazione del reddito ai fini fi­scali.

La domanda puo' essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell' ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre questo termine, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda

Stop dal 2022

La misura non è stata rinnovata oltre il 31.12.2021 in quanto confluita all'interno del cd. «assegno unico». L'Inps tuttavia ha confermato che il bonus bebè continua ad essere erogato nel corso del 2022 per gli eventi nascita/adozioni/affidamenti occorsi entro il 31 dicembre 2021

Documenti: Circolare Inps 93/2015; Dpcm 27 Febbraio 2015 ; Circolare Inps 214/2016; Messaggio inps 261/2017; Messaggio inps 4255/2016; Circolare Inps 50/2018; Circolare Inps 85/2019; Circolare Inps 26/2020; Messaggio Inps 1099/2020; Messaggio inps 3104/2020; Messaggio Inps 918/2021

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