L'indennizzo privilegiato aeronautico viene corrisposto in favore dei dipendenti pubblici civili e militari che siano stati coinvolti in un incidente di volo determinato da ragioni di servizio e ai loro superstiti. 

L'Indennizzo Privilegiato Aeronautico

L'indennizzo privilegiato aeronautico è un'indennità una tantum corrisposta ai dipendenti pubblici civili e militari che siano deceduti o che abbiano contratto una lesione o una infermità tale da renderli permanente inabili al servizio ascrivibile alle prime tre categorie tabellari di cui alla tabella A del DPR 915/1978 a seguito di incidente di volo, subìto in servizio comandato. L'indennità è riconosciuta dagli artt. 1898 e 2184 del Dlgs 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) a condizione che il personale sia stato comandato a compiere voli con aeromobili per ragioni di servizio, anche soltanto come passeggero e che risulti coinvolto in un incidente di volo.

Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che ha diretta e immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si e' verificato in danno dei soggetti a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui e' iniziato il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso, ovvero dopo un forzato atterraggio o ammaraggio, anche quando il danno e' conseguente al lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione. E' coperto dall'indennizzo, comunque, anche il personale (militare o civile) in servizio presso gli aeroporti che riporti invalidità a seguito dei predetti eventi.

L’indennizzo è concesso in aggiunta alla pensione privilegiata e all'equo indennizzo (ove spettante) e non è cumulabile con quanto eventualmente percepito a titolo di assicurazione obbligatoria prevista dal codice della navigazione. Se quest’ultima è di importo inferiore, l’indennizzo è corrisposto per la differenza. Non spetta per gli incidenti di volo che si verificano durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilita' fino a quello della loro cessazione nè per i soggetti che hanno riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Misura e Destinatari

L'importo del beneficio è stabilito in misura tabellare (si veda tavola sottostante) variabile a seconda del carico di famiglia dell’avente diritto. In particolare per ciascun figlio a carico gli importi vengono maggiorati di 619,75€ (309,87€ in caso di invalidità ascrivibile alla terza categoria tabellare). Per i lavoratori sopravvissuti all’incidente di volo le quote dell’indennizzo vengono maggiorate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati. In definitiva ogni dodici anni di servizio di volo effettivo le quote dell'indennizzo vengono raddoppiate.

I destinatari dell'indennizzo sono: 1) dipendenti statali militari e civili resi inabili permanenti a seguito di incidenti di volo e quindi cessati dal servizio. In caso di morte del dipendente, i destinatari del beneficio sono, in ordine di priorità: 1) coniuge, solo o in concorso con gli orfani, anche se separato purché senza addebito; 2) figli in mancanza del coniuge; 3) genitori in mancanza del coniuge e dei figli; 4) fratelli e sorelle in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori.

I superstiti delle vittime è concesso d'ufficio, peraltro, un anticipo corrispondente ai nove decimi dell’intero ammontare dovuto a titolo di indennizzo privilegiato aeronautico da imputare sul fondo scorta, da parte dell’Ente che amministrava il dipendente deceduto, una volta accertato che l’evento dannoso è avvenuto in servizio e per causa di servizio di volo. Il citato anticipo viene corrisposto su autorizzazione del Ministero della Difesa (direzione generale della previdenza militare), che, in sede di liquidazione definitiva del beneficio, dispone il rimborso all’Ente ed il pagamento del restante 10% agli aventi diritto.

L'indennizzo integrativo Aereonautico

A ciascun figlio minore o maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro della vittima viene concesso, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, un ulteriore indennizzo integrativo dell'importo di euro 2.685,58, corrisposto sempre una tantum, pienamente cumulabile con l'indennizzo privilegiato aeronautico.

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