Art bonus, pubblicato in gazzetta il decreto legge 83/2014

Mercoledì, 04 Giugno 2014

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014 il D.L. n. 83/2014 contenente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".

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Il decreto prevede, tra le altre misure, il cosiddetto "Artbonus", cioè un credito d'imposta per chi contribuisce con le proprie risorse a finanziare alla salvaguardia del patrimonio artistico - culturale del nostro Paese. Il credito d'imposta spetta a persone fisiche, imprese ed enti non commerciali ed è pari al 65% delle erogazioni liberali versate nel 2014 e 2015 e al 50% di quelle versate nel 2016. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed ha un tetto, pari al 15 % del reddito imponibile per le persone fisiche e al 5% dei ricavi annui per le imprese.

Il testo del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 -  Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.  
 

Titolo I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E
PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  reperire
risorse, anche  mediante  interventi  di  agevolazione  fiscale,  per
garantire la tutela del  patrimonio  culturale  della  Nazione  e  lo
sviluppo  della  cultura,  in  attuazione   dell'articolo   9   della
Costituzione; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   porre
immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado  in  cui  versano
numerosi siti culturali italiani, con particolare  riguardo  all'area
archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta  e  alle
aree colpite da calamita' naturali quali  la  Regione  Abruzzo  e  la
citta' di L'Aquila; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni per il  rilancio  del  turismo  al  fine  di  promuovere
l'imprenditorialita' turistica  e  di  favorire  la  crescita  di  un
settore produttivo strategico per la  ripresa  economica  del  Paese,
nonche'    di    assicurare    la     competitivita'     dell'offerta
turistico-culturale   italiana,   anche    mediante    processi    di
digitalizzazione e informatizzazione del settore; 
  Considerata la straordinaria necessita' e l'urgenza di  assicurare,
nell'ambito della piu'  ampia  politica  di  revisione  della  spesa,
l'organica  tutela  di  interessi  strategici  sul  piano  interno  e
internazionale,  tramite   interventi   sulla   organizzazione,   sui
procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 maggio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
              ART-BONUS-Credito di imposta per favorire 
           le erogazioni liberali a sostegno della cultura 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre  periodi
d'imposta successivi a quello in  corso  al  31  dicembre  2013,  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi  della  cultura
di appartenenza pubblica e per la realizzazione di  nuove  strutture,
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza  scopo
di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, non  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f)  e  g),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un  credito  d'imposta,
nella misura del: 
    a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in  ciascuno
dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2013; 
    b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  2.  Il  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti  titolari
di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.  Il
credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari  importo.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  40,  comma  9,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. Ferma restando la ripartizione in  tre  quote  annuali  di  pari
importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il  credito  di
imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e non rileva ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  4. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma
1 comunicano mensilmente al Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo  l'ammontare  delle  erogazioni   liberali
ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica
comunicazione  di  tale  ammontare,  nonche'  della  destinazione   e
dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita  sezione
nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve  le  disposizioni
del Codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e' abrogato. Con
il regolamento di organizzazione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, di cui all'articolo 14,  comma  3,
del presente decreto, si individuano, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica e  nel  rispetto  delle  dotazioni  organiche
definite in attuazione  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,
apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra  i
privati e la raccolta di fondi tra il pubblico. 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 17. 
                               Art. 2 
 
Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri
  interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei 
 
  1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande  Progetto
Pompei, approvato dalla  Commissione  europea  con  la  Decisione  n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine  di  accelerare
l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni: 
    a) il Direttore generale di progetto di cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  ottobre  2013,  n.  112,  puo'  avvalersi  dei  poteri
previsti  dall'articolo   20,   comma   4,   secondo   periodo,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  fatti  salvi  gli
effetti del protocollo  di  legalita'  stipulato  con  la  competente
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo; 
    b) la soglia per il  ricorso  alla  procedura  negoziata  di  cui
all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
elevata a 3,5 milioni di euro; 
    c) in deroga alla disposizione dell'articolo  48,  comma  2,  del
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto  legislativo  n.  163
del   2006,   il   Direttore    generale    di    progetto    procede
all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non  abbia
provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei
requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in
cui l'aggiudicatario non provveda neppure  nell'ulteriore  termine  a
tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto
di appalto  e'  risolto  di  diritto,  l'amministrazione  applica  le
sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del  Codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e  procede  ad
aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; 
    d)  e'  sempre  consentita  l'esecuzione  di   urgenza   di   cui
all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici  di  cui
al decreto legislativo n. 163 del  2006,  anche  durante  il  termine
dilatorio e quello di sospensione obbligatoria  del  termine  per  la
stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter  del  medesimo
articolo,  atteso  che  la   mancata   esecuzione   immediata   della
prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un   grave   danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti  comunitari;  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 153 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori  avviene  immediatamente
dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le  riserve
di legge; 
    e) il Direttore generale di progetto puo' revocare  in  qualunque
momento il responsabile unico del procedimento al fine  di  garantire
l'accelerazione degli interventi e di superare difficolta'  operative
che siano insorte nel corso della realizzazione  degli  stessi;  puo'
altresi'  attribuire  le   funzioni   di   responsabile   unico   del
procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di  cui  al
comma 5; 
    f) in deroga all'articolo 205 del Codice dei  contratti  pubblici
di cui al decreto legislativo n. 163 del  2006,  le  percentuali  ivi
stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli  interventi  in  variazione  del
progetto sono elevate al trenta per cento; 
    g) in deroga agli articoli 10, comma 6,  e  119  del  Codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163, nonche' dell'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010, il  responsabile  del  procedimento
puo' sempre svolgere, per piu' interventi, nei limiti  delle  proprie
competenze professionali, anche  le  funzioni  di  progettista  o  di
direttore dei lavori; 
    h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei  contratti  pubblici
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nonche'  alle
disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207  del  2010,  la  verifica  dei
progetti e' sostituita da un'attestazione del responsabile unico  del
procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai  documenti
di cui all'articolo 93,  commi  1  e  2,  del  predetto  Codice,  ove
richiesti, e della loro conformita' alla normativa vigente. 
  2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale
di progetto nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1,  comma
2,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.   112,   non   e'
assoggettata  al  nulla  osta   o   ad   altri   atti   autorizzativi
dell'amministrazione di appartenenza. 
  3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  al  comma  2  e'
prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il  compito  di
approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
proposta presentata dal Direttore generale di  progetto,  di  cui  al
comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese
nel piano di gestione di cui al comma 4.»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «svolge  anche  le  funzioni  di
"Conferenza di servizi permanente", ed», sono soppresse; 
    c) il quinto  e  sesto  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:
«L'approvazione del piano da parte del Comitato di  gestione  produce
gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, dell'articolo 14 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere,  nulla
osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario
per la realizzazione degli interventi approvati.». 
  4.  Resta  fermo  il  disposto  dell'articolo  2,  comma   7,   del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 
  5.  Per  accelerare  la  progettazione  degli  interventi  previsti
nell'ambito del Grande Progetto Pompei,  al  fine  di  rispettare  la
scadenza del programma,  e'  costituita  una  segreteria  tecnica  di
progettazione  presso  la  Soprintendenza   Speciale   per   i   Beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non piu' di 20
unita' di personale, alle quali possono essere conferiti,  in  deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione  vigente,  incarichi
di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12  mesi,
entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per la  partecipazione  alle
attivita' progettuali  e  di  supporto  al  Grande  Progetto  Pompei,
secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore  generale  di
progetto  d'intesa  con  il  Soprintendente  Speciale  per   i   Beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  5,  nel
limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte  con  le
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per  i
Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015,  nei
limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 3 
 
 
          Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione 
                del complesso della Reggia di Caserta 
 
  1. Entro  il  31  dicembre  2014  e'  predisposto  il  Progetto  di
riassegnazione degli spazi  dell'intero  complesso  della  Reggia  di
Caserta,  comprendente  la  Reggia,  il  Parco  reale,  il   Giardino
«all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto  Carolino,  con
l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa
e museale. A tal fine, entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e' nominato, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, un commissario  straordinario.  Il
commissario e' nominato tra esperti di comprovata  competenza,  anche
provenienti dai ruoli del personale dirigenziale  del  Ministero  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  o  delle  altre
amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014. 
  2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per
il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il  polo
museale della citta' di Napoli e della  Reggia  di  Caserta  e  delle
altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito,  il
commissario di  cui  al  comma  1,  consegnatario  unico  dell'intero
complesso, svolge i seguenti compiti: 
    a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e  privati  che
operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo  scopo  di
verificare  la  compatibilita'  delle   attivita'   svolte   con   la
destinazione culturale, educativa e museale del sito; 
    b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di
tutte le attivita' in essere negli spazi del complesso  della  Reggia
al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1; 
    c)  gestisce  gli  spazi  comuni  del  complesso  della   Reggia,
monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a); 
    d)  predispone  entro  il  31  dicembre  2014,  d'intesa  con  la
Soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etno-antropologico e per il polo museale della  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero
della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di  restituzione  degli
spazi del complesso della Reggia alla  loro  destinazione  culturale,
educativa  e  museale.  A  tal  fine  si  avvale  anche  dei  giovani
tirocinanti del progetto  «Mille  giovani  per  la  cultura»  di  cui
l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99.  Il
Progetto e' approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo. 
  3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
al comma 1 e' definito il compenso del commissario, nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni,  e  ne  sono  ulteriormente
specificati i compiti nell'ambito di  quelli  indicati  al  comma  2.
All'onere derivante dal presente comma si  provvede,  nei  limiti  di
50.000 euro, ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 4 
 
 
            Disposizioni urgenti per la tutela del decoro 
                         dei siti culturali 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione  7  ottobre
2013, n. 112, e' rinominato a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto «1-ter». Al fine  di  rafforzare  le  misure  di
tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma  5
dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59,  di
attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 12  dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno,  al  comma  1-ter  dell'articolo  52  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente  periodo:  «In  particolare,  i  competenti  uffici
territoriali  del  Ministero  e  i  Comuni  avviano  procedimenti  di
riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, delle  autorizzazioni  e  delle  concessioni  di  suolo
pubblico che risultino non piu' compatibili con le esigenze di cui al
presente comma, anche in deroga a  eventuali  disposizioni  regionali
adottate in base all'articolo 28, commi 12,  13  e  14,  del  decreto
legislativo 31  marzo  1998,  n.  114,  e  successive  modificazioni,
nonche' in deroga ai criteri per  il  rilascio  e  il  rinnovo  della
concessione dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche e alle disposizioni transitorie  stabilite  nell'intesa  in
sede di Conferenza unificata, ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo  70,  comma
5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59  recante  attuazione
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso
di revoca del titolo, ove  non  risulti  possibile  il  trasferimento
dell'attivita'   commerciale   in   una   collocazione    alternativa
equivalente in termini di potenziale remunerativita', al titolare  e'
corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo  di
cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della  legge
7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone
annuo dovuto». 
  2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 5 
 
 
          Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 
         e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche 
 
  1.  All'articolo  11  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera g), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: 
  «Nelle more della definizione del  procedimento  di  contrattazione
collettiva nel settore lirico-sinfonico di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le  fondazioni  lirico-sinfoniche
che hanno presentato il piano di risanamento ai  sensi  del  presente
articolo possono negoziare ed applicare nuovi  contratti  integrativi
aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal  piano,
purche' tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori
costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del  trattamento
economico conseguente al rinnovo del Contratto  collettivo  nazionale
di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento
di cui al comma 19 in materia di autorizzazione  alla  sottoscrizione
degli accordi in caso di non conformita' dei contratti aziendali  con
il contratto nazionale di lavoro;»; 
    b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante  in   eccedenza
all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando  il
divieto di procedere a nuove assunzioni  a  tempo  indeterminato,  e'
estesa l'applicazione dell'articolo 2,  comma  11,  lettera  a),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese  le  disposizioni  in
materia di liquidazione del trattamento  di  fine  rapporto  comunque
denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a  tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che
risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo  indeterminato,  tramite
procedure di mobilita' avviate dalla fondazione, dalla societa'  Ales
S.p.A., in base alle proprie esigenze  produttive  nei  limiti  della
sostenibilita' finanziaria consentita dal proprio  bilancio  e  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione  dell'inquadramento  nelle
posizioni disponibili, applicando al personale assunto la  disciplina
anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»; 
    c) al  comma  15,  alinea,  le  parole:  «30  giugno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
    d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367.»; 
    e) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
  «16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque essere anticipata in
caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle
nuove  disposizioni   statutarie   si   rinnovano   gli   organi   di
amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei  conti.  Il
mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di  cui
al presente articolo determina comunque l'applicazione  dell'articolo
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»; 
    f) nel comma 19, secondo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: 
  «, intendendosi per trattamento fondamentale dei  dipendenti  delle
fondazioni  lirico-sinfoniche  il  minimo  retributivo,  gli  aumenti
periodici di anzianita', gli aumenti  di  merito  e  l'indennita'  di
contingenza»; 
    g) dopo il comma 21, e' inserito il seguente: 
  «21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, sono altresi' determinati, con decreto del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  non  avente  natura
regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  entro  il  31  luglio  2014,  i  criteri  per  la
individuazione delle fondazioni  lirico-sinfoniche  che,  presentando
evidenti peculiarita'  per  la  specificita'  della  storia  e  della
cultura operistica e sinfonica  italiana,  per  la  loro  funzione  e
rilevanza  internazionale,  per  le  capacita'  produttive,   per   i
rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e  continuativo
apporto  finanziario  di  soggetti  privati,  si  dotano   di   forme
organizzative speciali. Le fondazioni dotate di  forme  organizzative
speciali, non  rientranti  nella  fattispecie  di  cui  al  comma  1,
percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a  valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163,  determinato  in  una  percentuale  con  valenza  triennale,   e
contrattano   con   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola  all'unico
livello aziendale tutte le materie che sono  regolate  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli  accordi
integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorita'  vigilanti
della compatibilita' economico-finanziaria degli istituti previsti  e
degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate  con  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  da
adottarsi entro il 31 ottobre  2014,  aggiornabile  triennalmente,  e
adeguano i propri statuti, nei termini del comma  16,  in  deroga  al
comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.» 
  2. Al fine di valorizzare  e  sostenere  le  attivita'  operistiche
nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro  dell'Opera  di  Roma»
assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale». 
  3.    Le    amministrazioni    straordinarie    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  prorogate
sino  alla  nomina  dei  nuovi  organi  ordinari  a   seguito   della
approvazione del  nuovo  statuto  con  le  modalita'  e  nei  termini
previsti  nell'articolo  11  del  decreto-legge  n.  91   del   2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  112  del  2013,  cosi'
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque  previa
verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato
articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma  1,  lettera  g)
del presente articolo. 
  4. Il trattamento economico, ove  previsto,  dei  componenti  degli
organi  di  amministrazione,  direzione  e  controllo,  nonche'   dei
dipendenti,   consulenti    e    collaboratori    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche non puo' superare  il  limite  massimo  retributivo
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite e'  riferito  al
trattamento  economico  onnicomprensivo,  incluso  ogni   trattamento
accessorio riconosciuto.  I  contratti  in  essere  sono  adeguati  a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Sono abrogati: 
    a)  l'articolo  1  del  decreto-legge  30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100; 
    b) i commi 326 e 327 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
  6. Il fondo di rotazione di  cui  all'articolo  11,  comma  6,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' incrementato, per l'anno 2014,
di 50 milioni  di  euro.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2014  della   «Sezione   per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle  province  autonome  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui
al presente comma si applicano le disposizioni  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione  del  comma
6, non derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 

                               Art. 6 
 
Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in  Italia  nel
  settore della produzione cinematografica ed audiovisiva 
 
  1. All'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «euro   5.000.000»   sono
sostituite dalle seguenti: «dieci  milioni  di  euro»  e  le  parole:
«opera  filmica»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «impresa   di
produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta». 
  2.  All'articolo  8  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, le parole: «110  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «115 milioni»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni applicative dei commi 1  e  2,  nonche'  quelle
finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di
cui al  comma  3  anche  con  riferimento  ai  limiti  da  assegnare,
rispettivamente, ai benefici di  cui  al  comma  1,  con  particolare
riguardo a quello previsto dall'articolo 1, comma 335,  della  citata
legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30
giugno 2014.». 
  3. L'incremento di risorse di cui  alla  lettera  a)  del  comma  2
decorre dal 1° gennaio 2015. Al relativo onere si provvede  ai  sensi
dell'articolo 17. 

                               Art. 7 
 
 
           Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali 
     e altre misure urgenti per i beni e le attivita' culturali 
 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i  beni  culturali  e
paesaggistici, e' adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e,  per
il 2014, anche in  data  antecedente,  il  Piano  strategico  «Grandi
Progetti Beni culturali», ai  fini  della  crescita  della  capacita'
attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti  di  eccezionale
interesse  culturale  e  di  rilevanza  nazionale  per  i  quali  sia
necessario  e  urgente  realizzare  interventi  organici  di  tutela,
riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini
turistici. Per l'attuazione degli  interventi  del  Piano  strategico
«Grandi Progetti Beni culturali» e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50  milioni  di
euro  per  il  2016.  Ai  relativi   oneri   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  del
bilancio. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  al  Piano  strategico
«Grandi Progetti Beni culturali» e' destinata una quota  pari  al  50
per cento delle risorse per le infrastrutture  assegnata  alla  spesa
per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi  dell'articolo
60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  2. All'articolo  60,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. A decorrere dal 2014, una quota  pari  al  3  per  cento  delle
risorse aggiuntive  annualmente  previste  per  le  infrastrutture  e
iscritte nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  destinata   alla   spesa   per
investimenti in  favore  dei  beni  culturali.  L'assegnazione  della
predetta  quota  e'  disposta  dal  CIPE  nell'ambito  delle  risorse
effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sulla  base  della  finalizzazione
derivante  da  un  programma  di  interventi  in  favore   dei   beni
culturali»; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti  locali
nelle periferie urbane e' destinata una quota delle risorse di cui al
comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016.». 
  3.  Nell'ambito  delle  iniziative  del  Piano  nazionale  garanzia
giovani,  il  Fondo  «Mille  giovani   per   la   cultura»   previsto
dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,
recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione,
in particolare giovanile, della questione sociale, nonche' in materia
di Imposta sul valore  aggiunto  (IVA)  e  altre  misure  finanziarie
urgenti», e' rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione  di  euro
per il 2015. 
  4. Ai maggiori oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  3  si
provvede ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 8 
 
Misure  urgenti  per  favorire  l'occupazione  giovanile  presso  gli
  istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica 
 
  1. Gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni
e degli altri Enti pubblici  territoriali  istituiscono,  secondo  le
rispettive competenze e in base ai  rispettivi  ordinamenti,  elenchi
nominativi di giovani di eta' non superiore ai 29 anni,  laureati  in
storia dell'arte e in altre  discipline  afferenti  ai  beni  e  alle
attivita' culturali,  da  impiegare,  mediante  contratti  di  lavoro
flessibile,  anche  in  deroga  alle  disposizioni   del   comma   28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  per  fare
fronte  a  esigenze  temporanee  di  rafforzamento  dei  servizi   di
accoglienza e di assistenza al pubblico, al  fine  del  miglioramento
del  servizio  pubblico  di  valorizzazione  del  bene  culturale  in
gestione. Possono essere impiegati anche i giovani  in  possesso  del
titolo  rilasciato  dalle  scuole  di  archivistica,  paleografia   e
diplomatica di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
settembre 1963, n. 1409. In nessun caso i rapporti di cui ai  periodi
precedenti possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti  di
lavoro a tempo  indeterminato  con  l'amministrazione.  Ogni  diversa
previsione o pattuizione e' nulla di pieno diritto e improduttiva  di
effetti giuridici. 
  2.  La  medesima  finalita'  di  miglioramento  del   servizio   di
valorizzazione dei beni culturali grazie all'impiego dei  giovani  di
cui al comma 1 puo' essere conseguita mediante la  presentazione,  da
parte degli istituti della cultura  di  appartenenza  pubblica  o  da
parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti,  anche  su
richiesta degli Enti  pubblici  territoriali,  di  appositi  progetti
nell'ambito  del  Servizio  nazionale  civile,   settore   patrimonio
artistico e culturale. 
  3. I rapporti di lavoro flessibile per le  esigenze  temporanee  di
cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni  dei  servizi  per  il
pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun  caso
motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sono  stabiliti  i  titoli  di  studio  utili,  le
modalita' di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, le modalita' di
riparto delle risorse di cui al comma  5,  nonche'  le  modalita'  di
individuazione dei  giovani  da  impiegare,  assicurando  criteri  di
trasparenza, pubblicita', non discriminazione e rotazione. 
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo  si
provvede, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi
dell'articolo 17. 

Titolo II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL'ACCESSIBILITA' DEL SETTORE CULTURALE E
TURISTICO

                               Art. 9 
 
Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per
  la digitalizzazione degli esercizi ricettivi 
 
  1. Per sostenere la competitivita' del sistema  turismo,  favorendo
la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015,  2016
e 2017 agli  esercizi  ricettivi  singoli  o  aggregati  con  servizi
extra-ricettivi o ancillari, e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta
nella  misura  del  trenta  per  cento  dei   costi   sostenuti   per
investimenti e  attivita'  di  sviluppo  di  cui  al  comma  2,  fino
all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta
sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo  massimo
di cui al comma 5 del presente  articolo.  Il  credito  d'imposta  e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per spese relative a: 
    a) impianti wi-fi; 
    b) siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
    c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti  e
la distribuzione sui canali digitali, purche' in grado  di  garantire
gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti
e  portali  di  promozione  pubblici  e   privati   e   di   favorire
l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; 
    d) spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di
servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; 
    e) servizi di consulenza per  la  comunicazione  e  il  marketing
digitale; 
    f) strumenti per la promozione digitale  di  proposte  e  offerte
innovative in tema di inclusione e di  ospitalita'  per  persone  con
disabilita'; 
    g) servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale
dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma. 
  Sono escluse dalle spese  i  costi  relativi  alla  intermediazione
commerciale. 
  3. Gli esercizi di cui al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione europea del 18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del  1986  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  e  successive  modificazioni,  presentando  il
modello F24 esclusivamente attraverso i servizi  telematici  messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   Entrate,   pena    lo    scarto
dell'operazione di versamento, secondo modalita' e  termini  definiti
con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,  da  adottare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono definite le tipologie di  spese
eleggibili, le procedure per la  loro  ammissione  al  beneficio  nel
rispetto del limite di cui al comma 5, le  soglie  massime  di  spesa
eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonche' le  procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei  crediti  d'imposta
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73. 
  5. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  15
milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 10 
 
Disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito di imposta  per
  favorire la riqualificazione  e  l'accessibilita'  delle  strutture
  ricettive 
 
  1. Al fine di migliorare la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  per
accrescere la competitivita' delle destinazioni  turistiche,  per  il
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per i due  successivi,  alle  strutture  ricettive
esistenti alla data del 1° gennaio 2012, e' riconosciuto  un  credito
d'imposta nella misura del trenta per  cento  delle  spese  sostenute
fino ad un massimo di 200.000  euro  nei  periodi  di  imposta  sopra
indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il  credito  d'imposta
e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di  cui  al
comma 5 del presente articolo. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi  di
eliminazione delle barriere architettoniche in conformita' alla legge
9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236. 
  3. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali  di  pari
importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto dei  limiti  di
cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea  agli  aiuti   «de
minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del
1986 ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive  modificazioni.  La  prima  quota  del  credito  d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto  e'  utilizzabile  non
prima del primo gennaio 2015. 
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni,  le  province
autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare a: 
    a) le tipologie di strutture  ricettive  ammesse  al  credito  di
imposta; 
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2; 
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5; 
    d) le soglie massime di spesa  eleggibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta; 
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  20
milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni
dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 11 
 
 
         Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza 
                         e guide turistiche 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa  con
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  e
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e
adotta il piano straordinario della mobilita' turistica.  Tale  piano
favorisce la fruibilita' del  patrimonio  culturale  con  particolare
attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia. 
  2.  Per  promuovere  la  realizzazione  di  circuiti  nazionali  di
eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema  Italia  e
accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti  dei
relativi permessi, nulla osta,  autorizzazioni,  licenze  e  atti  di
assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, in qualita' di  amministrazione  procedente,
convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli  14  e
seguenti  della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
modificazioni. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e  per  favorire  la
realizzazione di percorsi pedonali,  ciclabili  e  mototuristici,  le
case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime,  le
fortificazioni e i fari, nonche' ulteriori immobili  di  appartenenza
pubblica non utilizzati o non  utilizzabili  a  scopi  istituzionali,
possono essere concessi in uso  gratuito  a  imprese,  cooperative  e
associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con
oneri di manutenzione straordinaria a carico del  concessionario.  Il
termine di durata della concessione non puo' essere superiore a sette
anni, salvo rinnovo. 
  4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013,  n.  97,  le
parole: «novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014»,
ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «,  nonche',  previa
intesa in sede di Conferenza  Unificata,  i  requisiti  necessari  ad
ottenere tale  abilitazione  e  la  disciplina  del  procedimento  di
rilascio.». 
  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Titolo III

MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL
TURISMO

                               Art. 12 
 
 
          Misure urgenti per la semplificazione in materia 
                  di beni culturali e paesaggistici 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  i  procedimenti   in   materia   di
autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal  giorno  in  cui
acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la
realizzazione dell'intervento, a meno che il  ritardo  in  ordine  al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia  dipeso
da circostanze imputabili all'interessato.»; 
    b) al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e  il
terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Decorsi  inutilmente
sessanta  giorni  dalla   ricezione   degli   atti   da   parte   del
soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere,
l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di
autorizzazione.». 
  2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  d'intesa  con  la
Conferenza  unificata,  ai  sensi   dell'articolo   3   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
comma 9,  quarto  periodo,  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e  successive
modificazioni,  al  fine  di  ampliare  e  precisare  le  ipotesi  di
interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di operare  ulteriori
semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto  1990,
n. 241, e successive modificazioni. 
  3.  Al  fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le  norme  sulla
riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la  parola  «pubblici»  sono
inserite le seguenti: «o privati» e dopo la  parola  «valorizzazione»
sono inserite le seguenti: «, purche' attuate senza scopo  di  lucro,
neanche indiretto.»; 
    b) all'articolo 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Sono in ogni  caso  libere,  al  fine  dell'esecuzione  dei
dovuti controlli, le seguenti attivita', purche' attuate senza  scopo
di lucro, neanche indiretto, per finalita' di studio, ricerca, libera
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione  della
conoscenza del patrimonio culturale: 
    1) la riproduzione di beni culturali attuata  con  modalita'  che
non comportino alcun contatto fisico con il bene,  ne'  l'esposizione
dello stesso a sorgenti luminose, ne' l'uso di stativi o treppiedi; 
    2) la divulgazione con qualsiasi mezzo  delle  immagini  di  beni
culturali, legittimamente acquisite, in  modo  da  non  poter  essere
ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente,  a  bassa
risoluzione digitale.». 
  4. Al fine di semplificare la  consultazione  degli  archivi,  sono
adottate le seguenti modificazioni del Codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio, di cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004  e
successive modificazioni: 
    a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 e' soppressa; 
    b)  al  comma  1  dell'articolo  41,  primo  periodo,  le  parole
«quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni». 
  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 13 
 
Misure urgenti per la semplificazione degli  adempimenti  burocratici
  al fine di favorire l'imprenditorialita' turistica 
 
  1. Sono soggetti a segnalazione certificata  di  inizio  attivita',
nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo  19  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  e  ai   sensi
dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge: 
    a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive; 
    b)  l'apertura,  il  trasferimento  e  le  modifiche  concernenti
l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo,  nel  rispetto  dei
requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari, previsti dalle
competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di  semplificazione  previsti  dal
comma 1. 
  3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 14 
 
Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
  attivita' culturali e del turismo e per il rilancio dei musei 
 
  1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo l'adozione  delle  misure  di  riordino  finalizzate  a
conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi  della  normativa
vigente e al fine di assicurare l'unitarieta' e la migliore  gestione
degli interventi necessari per la tutela del patrimonio  culturale  a
seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  per  i
quali sia vigente  o  sia  stato  deliberato  lo  stato  d'emergenza,
all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel
rispetto  delle  dotazioni  organiche  definite  in  attuazione   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  Ministero  si
articola in  uffici  dirigenziali  generali  centrali  e  periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non  piu'  di  due  uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto  del  Ministro.  Il  numero
degli uffici dirigenziali generali, incluso il  segretario  generale,
non puo' essere superiore a ventiquattro.»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A seguito del
verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1,  lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia  vigente  o
sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e  comunque
per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli  uffici
del Ministero esistenti nelle aree  colpite  dall'evento  calamitoso,
ferma rimanendo la dotazione organica complessiva  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, gli istituti e luoghi della cultura  statali  e  gli
uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore
archeologico, storico, artistico  o  architettonico,  possono  essere
trasformati  in  soprintendenze  dotate  di  autonomia   scientifica,
finanziaria, organizzativa, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in
attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135.  A   ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze  gia'  dotate
di autonomia. Nelle strutture di cui al primo  periodo  del  presente
comma, vi e' un amministratore  unico,  in  luogo  del  consiglio  di
amministrazione, da  affiancare  al  soprintendente,  con  specifiche
competenze gestionali e amministrative in materia  di  valorizzazione
del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti  e  i  luoghi
della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola,  in  forma
diretta i servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il
pubblico di cui all'articolo 117, comma  2,  lettere  a)  e  g),  del
Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo ai sensi  della  normativa  vigente,  sono  abrogati  gli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368.  Con
il medesimo  regolamento  di  organizzazione  di  cui  al  precedente
periodo,  sono  altresi'  apportate  le  modifiche  al  decreto   del
Presidente della  Repubblica  29  maggio  2003,  n.  240,  necessarie
all'attuazione del comma 2. 
  4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 15 
 
 
       Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni 
              e delle attivita' culturali e del turismo 
 
  1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio  culturale  statale,  nelle
more della definizione delle procedure di mobilita', le  assegnazioni
temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola  presso
il Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al  limite
temporale  di  cui  all'articolo  30,  comma  2-sexies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  ai
fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del
personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in  materia
di assunzioni in  caso  di  inquadramento  nei  ruoli  del  personale
comandato. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  prevenire
situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare  i  connessi
interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo promuove, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilita' con  il
passaggio diretto a domanda da parte del personale  non  dirigenziale
in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  che  presentano  situazioni   di   soprannumerarieta'
rispetto  alla  dotazione  organica  o  di  eccedenza   per   ragioni
funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili
con competenze tecniche specifiche in materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo  criteri
e nel rispetto dei  limiti  numerici  e  finanziari  individuati  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
con conferma della situazione di soprannumerarieta' e di eccedenza da
parte dell'amministrazione di provenienza. 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
1 si provvede ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 16 
 
 
          Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico 
              e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  risparmi  della  spesa  pubblica,  di
migliorare  la   promozione   dell'immagine   unitaria   dell'offerta
turistica nazionale e  favorirne  la  commercializzazione,  anche  in
occasione della Presidenza italiana del semestre europeo  e  di  EXPO
2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo  e'  trasformata  in  ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo. 
  2. L'ENIT, nel  perseguimento  della  missione  di  promozione  del
turismo,  interviene  per  individuare,  organizzare,  promuovere   e
commercializzare  i  servizi  turistici,  culturali  ed  i   prodotti
enogastronomici, tipici e artigianali in  Italia  e  all'estero,  con
particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali. 
  3. L'ENIT ha autonomia  statutaria,  regolamentare,  organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il
presidente,  il  consiglio  di  amministrazione  e  il  collegio  dei
revisori dei conti. La sua attivita' e' disciplinata dalle  norme  di
diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni, gli  enti
locali  ed  altri  enti  pubblici.  Fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 37, comma  terzo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le  attivita'  riferite  a  mercati
esteri  e  le  forme  di   collaborazione   con   le   rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura
sono regolate da intese  stipulate  con  il  Ministero  degli  affari
esteri. 
  4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente  trasformato  e  al
fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attivita' di ENIT
prosegue nel regime  giuridico  vigente  e  le  funzioni  dell'organo
collegiale  di  amministrazione  sono  svolte   da   un   commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014. 
  5. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  si  provvede  all'approvazione  del  nuovo  statuto
dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede  di  prima  applicazione  dal
Commissario  di  cui  al  comma  4,  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo.  Il  presidente
dell'ENIT e' nominato con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti  dell'ente  nell'ambito
delle finalita' di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun
nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione  di  un
consiglio federale rappresentativo delle  agenzie  regionali  per  il
turismo e, in assenza di queste ultime, degli  uffici  amministrativi
competenti  per  il  turismo  in  ambito  regionale,   con   funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di  cui
al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto  ad
alcun compenso. Lo statuto stabilisce, altresi', che il consiglio  di
amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT,  da
due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  e  l'altro  scelto  tra  gli  imprenditori  del
settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilita'
e incompatibilita' di incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni
di cui al decreto legislativo  8  aprile  2013,  n.  39.  Lo  statuto
provvede alla disciplina delle  funzioni  e  delle  competenze  degli
organismi   sopra   indicati   e   della   loro    durata,    nonche'
dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT  puo'  avvalersi  del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611,  e
successive modificazioni. 
  7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento  annuale
per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  e  il  presidente  dell'ENIT,  sono
definiti: 
    a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT,  nell'ambito
della missione ad esso affidata ai sensi e  nei  termini  di  cui  ai
commi 2 e 6 del presente articolo; 
    b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; 
    c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali e regionali
da accordare all'ENIT stessa; 
    d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
    e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; 
    f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  la  conoscenza  dei  fattori
gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i  processi  e
l'uso delle risorse. 
  8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi  del  presente
articolo, continua ad  applicarsi,  fino  alla  individuazione  nello
statuto dello specifico  settore  di  contrattazione  collettiva,  il
contratto collettivo di lavoro dell'ENIT.  Entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il  Commissario
di cui al comma 4, sentite le  organizzazioni  sindacali,  adotta  un
piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base  di
requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e
anche della prioritaria esigenza di  migliorare  la  digitalizzazione
del  settore  turistico  e  delle  attivita'  promo-commerciali,   la
dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi  del  presente
articolo, nonche' le unita' di personale  a  tempo  indeterminato  in
servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da  assegnare  all'ENIT
come trasformata ai sensi del presente articolo. Il  piano,  inoltre,
prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione,  delle  sedi
estere di ENIT. 
  9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale  a
tempo  indeterminato  in  servizio  presso  ENIT  assegnato  all'ente
trasformato ai  sensi  del  presente  articolo  puo'  optare  per  la
permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio  al  Ministero
dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  o  ad  altra
pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce  dall'ENIT  l'elenco
del personale interessato alla mobilita' e del personale in  servizio
presso ENIT non assegnato  all'ENIT  stessa  dal  medesimo  piano  di
riorganizzazione di cui al comma 8,  e  provvede,  mediante  apposita
ricognizione presso le  amministrazioni  pubbliche,  a  favorirne  la
collocazione,   nei   limiti   della   dotazione    organica    delle
amministrazioni destinatarie e con  contestuale  trasferimento  delle
relative risorse. Con decreto del Ministro per la  semplificazione  e
la  pubblica   amministrazione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  si  provvede  all'assegnazione  del
personale presso le  amministrazioni  interessate  con  inquadramento
sulla base di apposite tabelle di  corrispondenza  approvate  con  il
medesimo   decreto.   Al   personale   trasferito,    che    mantiene
l'inquadramento  previdenziale  di   provenienza,   si   applica   il
trattamento  giuridico  ed  economico,  compreso  quello  accessorio,
previsto nei contratti  collettivi  vigenti  dell'amministrazione  di
destinazione. 
  10.  L'articolo  12  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.   35,
convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80,  e
successive  modificazioni,  e'  abrogato.   Conseguentemente,   entro
sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
Commissario di cui al  comma  4  pone  in  liquidazione  la  societa'
Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile. 
  11. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  trasformazione  in
ente pubblico economico di ENIT e alla  liquidazione  della  societa'
Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto,  fatta
eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in  regime  di  neutralita'
fiscale. 
  12. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 

Titolo IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

                               Art. 17 
 
 
                 Norme per la copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli l, 2, comma 5, 3,  6,  comma
2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di  euro
per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per  l'anno  2017,  a  84,60
milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro  per  l'anno
2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno  2016,  a  4,4
milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e a 5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo ministero. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

                               Art. 18 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
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