Tetto alle retribuzioni, La circolare 3/2014

Sabato, 22 Marzo 2014

Circolare Funzione Pubblica numero 3/2014 - Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)

Il ministero della Funzione pubblica ha dettato le linee guida applicative dei tetti attuali per i manager pubblici nella circolare 3/2014.

La circolare specifica che il tetto dei 311.568 euro introdotto dal governo Monti si applica a tutti gli emolumenti in arrivo dalle Pubbliche amministrazioni per rapporti di lavoro dipendente e autonomo, ricomprendendo anche le società. Il tetto si applica alle società controllate dalla Pubblica amministrazione, cioè in pratica quelle in cui la Pa ha la maggioranza dei voti in assemblea oppure esercita un controllo di fatto grazie ai vincoli statutari o contrattuali. La circolare chiede anche, con riferimento alle società partecipate non controllate, agli enti azionisti di «esercitare i propri poteri di azionista» per estendere a tutte le aziende gli stessi vincoli previsti per le controllate.

Nelle somme che concorrono al raggiungimento del tetto vengono ricompresi tutte le somme a qualsiasi titolo percepito come il trattamento fondamentale, l'indennità e le voci accessorie, consulenze, incarichi e collaborazioni a qualsiasi titolo con l'unica eccezione dei compensi per «prestazioni occasionali» specificando che sotto tale voce si inseriscono solo gli incarichi che durano meno di un mese e con compensi inferiori a 13mila euro. {div class:article-banner-left}{/div}

 

Il testo della circolare 3/2014

1. Introduzione

La presente circolare fornisce indicazioni e chiarimenti relativi all’applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di stabilità per il 2014, ad integrazione di quanto già precisato, con riferimento alle precedenti disposizioni in materia, nella circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

La circolare, in particolare, fa riferimento, oltre che alle nuove disposizioni della citata legge di stabilità, all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012. Essa richiama altresì alcune ulteriori disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico, che continuano a trovare applicazione.

2. Le precedenti disposizioni in materia di limiti retributivi

A fini di equità e di contenimento della spesa nel settore pubblico, l’articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che detta Disposizioni in materia di trattamenti economici. impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Per l’anno 2014, questo trattamento è pari a € 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014.

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 23-ter, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti, prevedendo che, ai fini del raggiungimento del limite, rilevano gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza.

Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente è superiore al compenso spettante per la carica di primo presidente della Corte di cassazione, la retribuzione complessiva si riduce al limite indicato, secondo le modalità applicative individuate dal paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012.

3. Le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2014

3.1. L’ambito di applicazione

L’articolo 1, comma 471, della legge di stabilità per il 2014 interviene sull’ambito di applicazione dell’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, precisandolo. La disposizione chiarisce che il limite retributivo ivi previsto si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti "comunque denominati", in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rispetto alla formulazione del citato articolo 23-ter, dunque, viene chiarito che il limite riguarda anche il personale delle autorità amministrative indipendenti, nonché delle amministrazioni diverse da quelle statali.

Il successivo comma 472 dello stesso articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 chiarisce che sono soggetti al suddetto limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto riguarda le amministrazioni regionali, l’articolo 1, comma 475, della legge di stabilità per il 2014 prevede che le regioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, adeguino i propri ordinamenti alle nuove norme entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, quindi entro il 1° luglio 2014. Nelle more del suddetto adeguamento, alle amministrazioni regionali continua ad applicarsi la disciplina generale dei limiti retributivi in virtù della loro inclusione nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al quale fa riferimento il suddetto articolo 23-ter del decreto- legge n. 201 del 2011.

L’estensione dell'ambito di applicazione riguarda l’intero articolo 23-ter del citato decreto-legge e, quindi, anche la normativa limitativa dei trattamenti nel caso di incarichi per l’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso ministeri, enti pubblici nazionali e autorità amministrative indipendenti, contenuta nel comma 2 dell’articolo in questione.

Rimane fermo quanto specificamente previsto all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 per i presidenti e i componenti delle autorità amministrative indipendenti ivi menzionate, salva l’applicazione anche nei confronti di questi soggetti del tetto e del vincolo posti dal comma 2 del citato articolo 23-ter.

Fermo restando quanto precisato nel paragrafo 3.3 della presente circolare in relazione alle amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT, per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Per tutte le altre società partecipate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali, si segnala alle pubbliche amministrazioni l’opportunità di esercitare i propri poteri di azionista in modo da estendere alle suddette società gli stessi principi.

3.2 Le prestazioni occasionali

L’articolo 1, comma 473, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali". È bene ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per prestazioni occasionali si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro. Di conseguenza, ove lo stesso organismo o amministrazione eroghi allo stesso soggetto, nello stesso anno solare, compensi per rapporti di durata complessivamente superiore a trenta giorni, ovvero compensi superiori a 5.000 euro, i relativi importi sono computati ai fini dell’applicazione della suddetta disciplina.

3.3.1 redditi pensionistici

Per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, l’articolo 1, comma 489, della legge di stabilità per il 2014 prevede, ai fini del raggiungimento del limite di cui ai citato articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, la concorrenza di tali trattamenti con i trattamenti economici onnicomprensivi erogati dalle amministrazioni comprese nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Poiché questo elenco è più ampio di quello di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione è più esteso di quello del primo comma del citato articolo 23-ter del decreto- legge n. 201 del 2011 e dei commi 471 e 472 precedentemente esaminati. Si segnala, in particolare, che vi rientrano anche soggetti ai quali, ad altri fini, l’ordinamento giuridico attribuisce natura privata, come alcuni di quelli che, nel suddetto elenco ISTAT, sono inclusi tra gli enti produttori di servizi economici, tra gli enti a struttura associativa e tra le altre amministrazioni locali.

Per gli organi costituzionali, la legge prevede che essi applichino i principi di cui al citato comma 489 nel rispetto dei propri ordinamenti.

Ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, per trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche devono intendersi tutte le pensioni erogate nell’ambito di gestioni previdenziali obbligatorie, rimanendo pertanto escluse solo le forme di previdenza complementare e integrativa; nella definizione di trattamento pensionistico sono compresi anche i vitalizi, quali quelli derivanti da funzioni pubbliche elettive. Per trattamento economico onnicomprensivo, che si cumula con il trattamento pensionistico, devono intendersi gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi o collaborazioni a qualsiasi titolo conferiti a carico di uno o più organismi o amministrazioni compresi nel suddetto elenco ISTAT.

Ai fini della verifica del raggiungimento del limite, le amministrazioni devono operare secondo il criterio di competenza per i trattamenti economici, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d’anno, sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato, sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni autonome e per incarichi (secondo quanto indicato nella circolare n. 8 del 2012), e secondo il criterio della cassa per i trattamenti pensionistici.

Come già precisato nella circolare n. 8 del 2012, la retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno precedente, seguono il criterio della cassa. Per esempio, sono assoggettati al regime limitativo dell’anno 2014 i trattamenti retributivi di risultato erogati nell’anno stesso pur se riferiti all’attività svolta nell’anno 2013. Per l’anno in corso, quindi, tali trattamenti si cumulano con i trattamenti di competenza del medesimo anno ai fini del raggiungimento del tetto.

Qualora concorrano trattamenti pensionistici e altri trattamenti economici, nel caso di superamento del limite, la riduzione dovrà essere operata dall’amministrazione che eroga il trattamento economico e non da quella che gestisce il trattamento previdenziale. In presenza di una pluralità di incarichi e connessi trattamenti economici, che si cumulano al trattamento pensionistico, l’amministrazione che assume o che conferisce l’incarico prevalente in termini economici dovrà agire come soggetto di coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte, operare la riduzione e curare le necessarie comunicazioni alle altre amministrazioni coinvolte, anche ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni.

A tal fine, all’atto dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, ciascuna amministrazione avrà cura di far sottoscrivere all’interessato una dichiarazione che indichi l’eventuale trattamento pensionistico in godimento, al netto dell’eventuale decurtazione per il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 486, della legge di stabilità per il 2014, specificandone l’importo annuo e il tipo, nonché gli altri trattamenti economici in godimento, rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina in esame. Sulla base della suddetta dichiarazione, ove riscontri il superamento del limite, l’amministrazione procederà come sopra indicato o segnalerà il superamento al l’amministrazione che assume o che conferisce l’incarico prevalente in termini economici. In assenza di tale dichiarazione, l’incarico non potrà essere perfezionato. Per gli incarichi eventualmente già conferiti o rinnovati a partire dal Io gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), la suddetta dichiarazione sarà raccolta dall’amministrazione con immediatezza.

Se il trattamento pensionistico interviene in costanza di rapporto al quale si riferisce il trattamento economico, P interessato dovrà comunicarlo tempestivamente all'amministrazione. A tale scopo, la suddetta dichiarazione, sottoscritta all’atto dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, dovrà contenere un impegno in tal senso.

Allo scopo di garantire il rispetto del limite previsto dalla normativa, l’amministrazione avrà cura di operare verifiche con gli enti previdenziali sulle dichiarazioni ricevute dagli interessati, in percentuale congrua rispetto al numero di soggetti ai quali eroga trattamenti economici. Le verifiche riguarderanno sia i soggetti che hanno dichiarato di avere trattamenti pensionistici, sia i soggetti che non lo hanno dichiarato. Allo stesso scopo, l’amministrazione potrà verificare la corrispondenza dei dati relativi agli eventuali ulteriori incarichi del soggetto beneficiario con quelli pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni che li hanno conferiti, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e prendere contatto con il Dipartimento della funzione pubblica per eventuali riscontri con le informazioni contenute nella banca dati PERlaPA mediante i dati identificativi dei soggetti interessati.

3.4. Il versamento delle somme non corrisposte

Pare opportuno ricordare che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 474, della legge di stabilità per il 2014, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dovranno versare annualmente le somme rivenienti dall’applicazione dell’articolo 1, commi 472 e 473, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Le altre amministrazioni, non tenute al versamento obbligatorio al Fondo, potranno acquisire le somme per migliorare i saldi dei propri bilanci, secondo quanto stabilito dalla stessa legge di stabilità.

4. Ulteriori disposizioni rilevanti in materia di trattamenti economici

L’intervento normativo contenuto nella legge di stabilità per il 2014 si pone in linea di continuità con precedenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico. Tra queste rientrano, ih particolare, quelle prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 3, commi 44 ss.), dal decreto-legge 6 luglio 201 1, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili (articolo 1) e dal già citato decreto-legge n. 201 del 2011 (articoli 23-bis e 23-ter).

A tali interventi si aggiunge il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, con il quale è stata prorogata sino al 31 dicembre 2014 l’efficacia delle misure limitative di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (articolo 9). Tali norme riguardano, in particolare, la c.d. cristallizzazione dei trattamenti economici (articolo 9, commi 1 e 2, nella parte vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012), nonché i fondi per il trattamento accessorio (articolo 9, comma 2-bis), il blocco dei rinnovi contrattuali per gli aspetti economici, il blocco degli automatismi retributivi e della progressione automatica degli stipendi, la valenza a fini esclusivamente giuridici delle progressioni di carriera (articolo 9, comma 21). Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, infine, sono state introdotte limitazioni, a valere anche per il 2014, agli incrementi dell’indennità di vacanza contrattuale (articolo 1, comma 1, lettera d)). Sulla disciplina dell’indennità è altresì intervenuta la legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 452), ponendo ulteriori vincoli per il triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda i soggetti titolari di trattamento pensionistico, interessati dall’articolo 1, comma 489, della legge di stabilità, è utile ricordare le preclusioni al conferimento di incarichi nei confronti di soggetti collocati in quiescenza o dimissionari, derivanti dall’articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 53, comma 16-ter. del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infine, come ricordato nel paragrafo 3.1, alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011. {div class:article-banner-left}{/div}

 

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