L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Maternità e congedi parentali sono utili ai fini della Naspi

Franco Rossini Sabato, 19 Marzo 2016

Volevo conoscere se i periodi di astensione dal lavoro per maternità (obbligatorio e quelli fruiti per il congedo parentale) sono utili nel conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi. Fabrizio Kamsin Ai sensi della disciplina vigente, per la fruizione della Naspi è necessario il perfezionamento di un requisito contributivo pari a 13 settimane nel quadriennio precedente l'inizio della disoccupazione. La Circolare Inps 94/2015 ha confermato, come accadeva in passato per l'Aspi e la Mini-Aspi, al riguardo che possono essere conteggiati nel predetto requisito contributivo i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria a condizione che all'inizio dell'astensione risulti già versata contribuzione. Per quanto riguarda i periodi di congedo parentale essi sono altresì utili a condizione che siano regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. 

Resta inteso che il lavoratore deve aver maturato almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione per accedere al beneficio e, pertanto, tali periodi non possono essere conteggiati al fine del perfezionamento di tale requisito. Tuttavia i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate effettive di lavoro. 

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