Tasi 2014, così il pagamento nei comuni che hanno deliberato

Mercoledì, 24 Settembre 2014

Sono proprietario di un immobile che si trova in un comune che ha di recente fissato l'aliquota Tasi. Non riesco però a capire se dovrò pagare subito oppure a dicembre. Non vorrei incappare nella varie sanzioni. Mi potete indicare cosa dovrò pagare. Franco

Kamsin La risposta è positiva. Il lettore dovrà presentarsi alla Cassa entro il prossimo 16 Ottobre. Per chi deve pagare l'acconto entro il 16 Ottobre il procedimento è analogo a quello dell'Imu in quanto i due tributi condividono la base imponibile. Pertanto: 1) per i fabbricati iscritti in catasto, occorre partire dalla rendita catastale rivalutata del 5%, cui andranno applicati i moltiplicatori previsti dalla normativa Imu (per le abitazioni il coefficiente è pari a 160); 2) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applicherà, invece, il criterio del valore contabile definito dall'art. 5, comma 3, del dlgs 504/1992; 3) per le aree edificabili, dovrà farsi riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In altri termini, nel caso di un immobile accatastato, si prende la rendita catastale, la si moltiplica per 1,05 e quindi per 1,6 ottenendo la base imponibile. Una volta determinata la base imponibile, ad essa andrà applicata l'aliquota e le eventuali detrazioni decise dal comune. Chi paga ad Ottobre dovrà dividere l'importo dovuto per due: la prima tranche si pagherà entro il 16 Ottobre, il restante 50% a dicembre.

Si ricorda che, invece, nei comuni che entro il 10 settembre non hanno deliberato le aliquote, la Tasi deve essere pagata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. In tali casi, di norma occorre applicare l'aliquota base dell'1 per mille. Tuttavia per gli immobili diversi dall'abitazione principale, è necessario prima verificare qual è l'aliquota Imu applicabile: se essa è pari a 10,6 per mille la Tasi non è dovuta. Infatti, la legge prevede che la somma delle aliquote dei due tributi non possa superare i valori massimi previsti per l'Imu nel 2013 sulle diverse tipologie di immobili, ossia, come detto, il 10,6 per mille.

Zedde

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