APE Sociale, Pronto il riesame per rioccupazioni non superiori a sei mesi

Franco Rossini Venerdì, 20 Ottobre 2017

Dopo aver presentato domanda per ottenimento certificazione APE SOCIAL, avendone apparentemente pieno diritto ed essendo attualmente regolarmente iscritto alla lista di disoccupazione, mi sono visto rigettare la stessa da INPS con questa motivazione : "esiste contribuzione da attività lavorativa successiva al termine della prestazione a sostegno del reddito" considerando, che dopo la fine del sussidio per disoccupazione, ho effettuato, come libero professionista iscritto alla gestione separata, due prestazioni (una per ogni anno) di max € 2.850,00 totalizante 1+1 mese di contribuzione, credo che possa richiedere il riesame della domanda visto che la circolare del Ministero del lavoro nr 34 del 2015 ricorda che la condizione di non occupazione è riferibile anche a coloro che, pur svolgendo una attività lavorativa, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale: per il lavoro subordinato o parasubordinato 8.000 euro; per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale) 4.800 euro. Kamsin Personalmente riteniamo che ci siano gli estremi per una revisione della domanda, proprio alla luce dei recenti chiarimenti ministeriali che hanno allentato le rigidità in un primo tempo applicate dall'Istituto di Previdenza. Secondo l'interpretazione data dall'Inps l'APE è esclusa a tutti coloro che, dopo il termine dell'ammortizzatore sociale, si siano rioccupati (anche per un solo giorno di lavoro, a prescindere dal reddito conseguito). Questa interpretazione (che comunque nasce da una lacuna legislativa sulla quale si è giocato), oltre a mettere a rischio il mantenimento dello stato di disoccupazione, ha portato alla bocciatura di moltissime istanze (come ampiamente dimostrato dagli ultimi dati dell'Inps).

Da qui i correttivi ministeriali che hanno chiesto all'istituto il riesame di quelle istanze bocciate per rioccupazioni inferiori a sei mesi, come nel caso del lettore. Riteniamo pertanto che ci siano tutti gli estremi per una revisione della decisione (che, peraltro, dovrebbe avvenire d'ufficio nei prossimi giorni) e dunque per l'accoglimento dell'istanza. A nostro avviso, peraltro, sarebbe utile che il legislatore utilizzasse il criterio stabilito in materia di salvaguardia: in tale sede è stato precisato che solo i rapporti lavorativi a tempo indeterminato, attivati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, siano incompatibili con il pensionamento anticipato.

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