Esodati, i termini per la tutela si allungano di un anno

Mercoledì, 16 Luglio 2014

Sono una insegnante della scuola pubblica nata il 12 Aprile 1953 con 36 anni di servizio e di contributi maturati attualmente. Avendo fruito dei congedi per assistere mio figlio disabile nel 2011 volevo sapere se ho i requisiti per accedere alla sesta salvaguardia. In caso contrario potrò accedere alla misura in favore dei quota 96 della scuola? Anna da Verona. Kamsin La risposta si ritiene sia positiva anche se si sottolinea che il provvedimento di cui parla la lettrice non è ancora legge. Il provvedimento estende, fra l'altro, di un anno, al 6.1.2016, il termine massimo entro cui deve verificarsi la decorrenza della prestazione pensionistica per i lavoratori indicati nella lettera e-ter) dell'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 (cioè lavoratori che hanno fruito nel corso del 2011 dei congedi per l'assistenza a parenti disabili) ai fini dell'ammissione al beneficio della salvaguardia.

Nel caso di specie la lettrice ha maturato il diritto a pensione nel luglio 2014 al perfezionamento della (vecchia) pensione di anzianità: quota 97,3 (con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi) ed avrebbe avuto decorrenza dal 1° settembre 2015, entro i limiti predetti.


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