Il massimale annuo abbatte il valore della pensione nell'ex gestione Enpals

Franco Rossini Mercoledì, 04 Ottobre 2017

Sono un ex dipendente RAI pensionato ENPALS dall'ottobre del 2002. Mi rivolgo a lei per avere chiarimenti sulla mia pensione di anzianità in quanto in tutti questi anni nessun avvocato è mai riuscito a darmeli e non ho mai ricevuto dall' ENPALS riscontri alle mie lettere in merito. Premesso che per le pensioni ENPALS la quota A è determinata dalla media retributiva delle migliori 540 giornate lavorative e che la quota B dalla media retributiva degli ultimi 10 anni lavorativi, e che la legge n° 67 del 11 marzo 1988- ART 2 Comma 6 afferma che la retribuzione lavorativa è tutta pensionabile, anche se (ciò che eccede il limite AGO) calcolata con scaglioni in percentuali decrescenti, la DOMANDA è : perchè l'ENPALS non ottempera a tale legge ma pone un limite invalicabile di retribuzione giornaliera ( rivalutabile dal 1997) e che nel mio caso ( nel 2002) è stato di euro 180? Ebbene,visto che la media retributiva delle mie migliori 540 giornate lavorative e la media retributiva degli ultimi 10 anni lavorativi sono state ben superiori a euro 180 giornalieri e che quindi la RAI ha versato completamente i relativi contributi, perchè l'ENPALS non lo riconosce? Devo considerare perduti i contributi versati in eccesso? Il limite retributivo giornaliero ENPALS è costituzionale? Confidando in una sua risposta la saluto cordialmente Francesco. Kamsin Purtroppo si conferma nella gestione ex-enpals esiste un massimale giornaliero che sostanzialmente abbatte i rendimenti della quota A e della Quota B di pensione. L’articolo 12, comma 7, del D.P.R.1420/1971 ha fissato il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori iscritti al Fondo a 315.000 lire giornaliere.  L’art. 1, comma 10, del decreto legislativo n. 182/1997 che ha modificato l’articolo 12 della sopra citata legge, ha mantenuto il concetto di massimale di retribuzione giornaliera, precisando che “A decorrere dal 1 gennaio 1998 il limite delle 315.000 lire giornaliere è rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT”.

Attualmente pertanto, fermo restando la diversa individuazione della retribuzione media pensionabile (articolata sulle media delle migliori 540 giornate lavorative per la quota A sull'anzianità maturata al 31.12.1992; e sulla media retributiva degli ultimi 10 anni lavorati per la quota B di pensione) il massimale giornaliero è pari a circa 230 euro (attualizzato al valore del 2017). La retribuzione media giornaliera eccedente tale soglia non viene, pertanto, tradotta in pensione ancorchè il datore di lavoro sia comunque chiamato a versare la relativa contribuzione. Si tratta di una differenza sostanziale rispetto all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (nella quale non è prevista l'applicazione di alcun massimale) che tuttavia è stata giustificata in virtu' delle specificità di settore che garantisce diversi elementi di favore rispetto agli assicurati presso la gestione comune. 

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 7, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sollevata a seguito di ricorso giudiziario, si è pronunciata, in data 9 giugno 2008, la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 202, ha dichiarato inammissibile e infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da due diversi Tribunali in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 38 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della disparità di trattamento. 

La differenza della disciplina sul massimale di retribuzione pensionabile tra lavoratori iscritti alla ex gestione ENPALS e la generalità dei lavoratori non costituisce una disparità di trattamento, secondo la Corte, anche sul presupposto che “non può essere trascurato, ai fini di una valutazione complessiva della prospettata questione, che il sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo – anche in considerazione della particolarità di talune professioni e delle modalità di svolgimento delle medesime – è, per certi versi, un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce”. La Corte ha inoltre evidenziato che “la  razionalizzazione  dei  sistemi  previdenziali  esige,  come  la  Corte  ha più  volte  ribadito,  valutazioni  e  bilanciamenti  di interessi  comportanti  scelte  politiche che,  nei  limiti  del  rispetto  dei  diritti  fondamentali,  competono  al  legislatore”. In sostanza il comportamento dell'Istituto che ha liquidato la prestazione appare corretto.

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