Pensioni, cessazione entro il 31 dicembre 2014 per la settima salvaguardia

Franco Rossini Domenica, 01 Novembre 2015

Buona sera, sono un operaio edile ho 61 anni e 41 anni di contributi maturati nell'agosto scorso.Tramite accordi ministeriali sono stato messo in cassa integrazione il 23 dicembre 2011 fino al 7 gennaio 2014 data di cessazione del rapporto di lavoro. Da tale data sono in disoccupazione straordinaria edile (legge 451 del 94). Dalla vostra tabella dovrei rientrare tra i beneficiari da altre fonti leggo che rientrano soltanto i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, in questo caso rimarrei escluso. Vorrei cortesemente sapere la data esatta a cui devo fare riferimento Kamsin Il progetto sulla settima salvaguardia contenuto nella legge di stabilità, attualmente in discussione al Senato, dispone la tutela, tra l'altro, di 6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Quindi si conferma la possibilità per il lettore di beneficiare del provvedimento (qui è possibile controllare se si entra nella tutela). Dovrà verificare se cambia qualcosa nel corso dell'iter di approvazione del disegno di legge di stabilità. 

Seguifb 

Zedde

nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobili o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dallattivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, lamministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dallattività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobili o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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