Pensioni, Cumulo o Totalizzazione. Come scegliere

Franco Rossini Giovedì, 16 Marzo 2017

Sono nata nel 1958 ed ho 34 anni di contributi versati (15 ante 1996) come lavoratrice dipendente. Mi sono iscritta da alcuni anni alla gestione separata come lavoratrice autonoma dove ho attualmente circa 10 anni di contributi. Da circa un anno però non ho piu' versato per mancanza del lavoro. Vorrei sapere come e quando potrò accedere alla pensione e se dovrò pagarmi i volontari. Lo scorso anno il patronato mi ha prospettato la possibilità di ricorrere alla totalizzazione. Come stanno le cose? Carla Kamsin La lettrice può accedere alla pensione ricorrendo al nuovo cumulo dei periodi assicurativi introdotto dalla legge 228/2012 al perfezionamento del requisito contributivo necessario per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica). Tale normativa, dal 1° gennaio 2017, consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonchè presso le casse professionali, di cumulare gratuitamente i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione purchè i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni.

In pratica la lettrice può sommare i 34 anni nel fondo lavoratori dipendenti con i 10 anni nella gestione separata ai fini del conseguimento del requisito contributivo senza quindi dover ricorrere, necessariamente, al versamento dei contributi volontari o il raggiungimento dell'età di vecchiaia. Si ricorda che la domanda per richiedere il cumulo si presenta all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore (nel caso di specie la gestione separata). A breve l'istituto di previdenza fornirà ulteriori istruzioni attuativi sulla misura. La lettrice, inoltre, manterrà inalterate le regole di calcolo dell'assegno sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento versate in ciascuna delle casse previdenziali interessate dal cumulo: nel Fpld il calcolo sarà retributivo sino al 1995 e contributivo post 1996 mentre sarà interamente contributiva la quota liquidata dalla gestione separata dell'Inps. 

Nel caso della lettrice appare meno conveniente invece la totalizzazione di anzianità in quanto è vero che con questa opzione si può sulla carta uscire a 40 anni e 7 mesi ma bisogna mettere in conto comunque un'attesa di 21 mesi per via della finestra mobile (con il cumulo invece la pensione decorre il 1° giorno del mese successivo al compimento dei requisiti anagrafici) e un sistema di calcolo totalmente contributivo e dunque piu' penalizzante rispetto al cumulo sopra indicato (che, come detto, mantiene il sistema di calcolo retributivo sulle quote di pensione precedenti al 1° gennaio 1996).

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