Pensioni, Niente Anticipo al precoce titolare di assegno di invalidità

Franco Rossini Giovedì, 07 Settembre 2017

Ho presentato richiesta per l’accesso all’ottava salvaguardia, rientrando nella fattispecie di lavoratore collocato in mobilità a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessato dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 ed autorizzato ai volontari prima del 31.12.2016. La mia mobilità è cessata il 29.12.16 ed ho ottenuto l’accesso alla mobilità in deroga per ulteriori 6 mesi, fino al 30.06.2017. I requisiti per il pensionamento, con le vecchie regole, sarebbero raggiunti il 31.12.2018, e la pensione avrebbe decorrenza dal 1.04.2020. Ad oggi non ho risposta definitiva da parte dell’Inps riguardo l’accettazione della domanda. Da luglio sono disoccupato, attivamente alla ricerca di occupazione.

La mia sede di riferimento Inps, a seguito di domanda specifica, avverte però che nella mia situazione non è pensabile un’assunzione da parte d’un datore di lavoro, a prescindere dal tipo di contratto, perché, sostiene, vigeva esplicito divieto al riguardo, nell’ambito della 1^ e/o 2^ salvaguardia (..sebbene ora, viene anche detto, non vi sia assoluta certezza che il divieto abbia ancora valore..). Ho interpellato al riguardo il mio sindacato ma anche qui non hanno saputo darmi una risposta certa, dovendo interpellare la loro struttura di riferimento a Roma. Ho bisogno di lavorare e questa situazione mi preoccupa ma, nel caso trovassi un’occupazione, non voglio certo vanificare l’iter d’approvazione della salvaguardia. Uno dei requisiti per la accettazione della domanda, tra gli altri, è “…A tutti gli interessati viene concessa la possibilità di maturare il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell’indennità di mobilità”. L’ “anche” mi farebbe pensare che sia dia per scontato che la persona possa, in quanto lavoratore dipendente, fruire del versamento di contributi da parte del datore di lavoro, senza per questo ipotizzare penalizzazioni circa l’ottenimento del provvedimento di salvaguardia. O no? Date le premesse, quindi, a vostro parere, è possibile o meno essere assunto fin da subito da un datore di lavoro ed eventualmente con quale tipo di contratto? Un’assunzione potrebbe influenzare negativamente l’iter della domanda di salvaguardia? La stessa assunzione è ammissibile a seguito dell’approvazione definitiva della domanda o dovrò attendere fino all’eventuale accesso alla pensione? Kamsin La questione purtroppo non è stata oggetto di una precisazione ufficiale da parte dell'Inps. In particolare con riferimento ai rapporti di lavoro successivi alla mobilità. In realtà la lettura sistematica delle disposizioni lascia intendere che, a partire dalle ultime salvaguardie, sia possibile attivare (perlomeno) un contratto a tempo determinato successivo alla mobilità senza perdere il diritto alla salvaguardia. In tal senso si guardi quanto indicato dall'Inps nella nota del 19 Dicembre 2014 in risposta ad un quesito dell'Inca Nazionale . Del resto si noti che con riferimento agli altri profili di tutela (cessati dal servizio, autorizzati ai volontari) la legge ha espressamente ormai previsto la possibilità di rioccupazione (con contratti diversi dal tempo indeterminato) senza perdere il diritto alla salvaguardia. 

ho 56 anni ,sono invalido al 75% con quasi 41 anni di contributi e percepisco un assegno di invalidità contributivo integrato al minimo, da quasi 15 anni. la mia domanda è: ho diritto all'Ape 41 invalidi avendo questo assegno di invalidità ? ho avuto risposte discordanti chiedo a voi un parere. La risposta si ritiene sia negativa. Considerando infatti che l'agevolazione per i lavoratori precoci non è altro che una pensione anticipata seppur con un requisito contributivo ridotto (a 41 anni contro i 42 anni e 10 mesi regolarmente richiesti per gli altri lavoratori) la questione deve essere risolta in base alle normali regole in materia di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione. Ebbene la normativa attuale non consente mai la trasformazione dell'AOI in pensione anticipata ma solo in pensione di vecchiaia. Pertanto deve ritenersi che l'AOI non possa tramutarsi in pensione anticipata ancorchè essa sia maturata con il requisito ridotto. 

Sono nato il 04/05/1963 e lavoro nel settore privato dal 01/04/1990. Ho già riscattato i 12 mesi relativi al servizio militare, ma non i 4 anni del corso di laurea universitaria. Se lo facessi, quale sarebbe la mia data di pensionamento? Sterilizzando gli effetti della speranza di vita, dai dati forniti il lettore otterrà la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi cioè a nel 2029/2030. Se lavora dal 1990 ad oggi avrebbe 27 anni di contributi. Che con il riscatto diventerebbero 31 anni. Considerando che per centrare l'uscita anticipata, cioè l'uscita a prescindere dal requisito anagrafico sopra descritto, occorrerebbero 42 anni e 10 mesi di contributi il lettore con il riscatto potrebbe guadagnare l'uscita tra circa 12 anni (43-31=12). Cioè nel 2029.  Dunque da questo punto di vista, cioè un riscatto in funzione di anticipare il pensionamento, l'operazione non è conveniente in quanto anche senza il riscatto il lettore uscirebbe intorno al 2029 con la pensione di vecchiaia. 

Buongiorno tra un mese e per i prossimi 4 anni percepirò l'assegno di ISOPENSIONE. Avendo ad oggi solo 57 anni vorrei una volta che sono in isopensione, provare a cercarmi un nuovo lavoro , a tempo determinato . La mia domanda è : è possibile continuare a lavorare anche se sono in Isopensione ? Sì la legge non prevede alcuna decurtazione dell'Isopensione in caso di rioccupazione del percettore dell'assegno di esodo (cfr: Circolare Inps 119/2013).

Seguifb 

Zedde

nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobili o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dallattivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, lamministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dallattività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobili o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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