Pensioni, No al trattenimento sino a 70 anni per chi ha 20 anni di contributi

Franco Rossini Martedì, 28 Marzo 2017

A febbraio ho compiuto 66 anni per cui a settembre (66 anni e 7 mesi) dovrei andare in pensione di vecchiaia. Tra INPS e INPDAP ho circa 17 anni e qualche mese di contributi per cui ho chiesto il mantenimento in servizio fino al raggiungimento dei 20 anni di anzianità contributiva. Non mi è stato concesso in quanto avendo svolto 10 anni di professione privata che, per gli alti costi non ho riscattato, l'amministrazione ha considerato raggiunti i 20 anni. Da un calcolo che ho fatto fare, percepirei una pensione mensile lorda di €. 640 (€130 Inps+390 Inps ex Inpdap + 120 Cassa Psicologi). La circolare Madia cui si riferisce la comunicazione dell'amministrazione, prevede "...per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, ... il collocamento potrà essere disposto solo se l'importo della pensione non risulterà inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale..." . Ovviamente, alla mia età, i primi contributi sono antecedenti al 1996 per cui non posso avere alcuna garanzia. E' legittima e coerente con lo spirito della legge questa penalizzazione? A cosa posso far riferimento o appellarmi perchè possa essere riconsiderata la mia richiesta di trattenimento in servizio che mi permetterebbe oltre che un incremento della pensione uno stipendio per altri tre anni? Kamsin Si ritiene che l'amministrazione pubblica stia dando attuazione a quanto contenuto nella Circolare della Funzione Pubblica numero 2/2015 secondo la quale il trattenimento in servizio sino all'età di 70 anni non può essere concesso ove il dipendente possa integrare il requisito contributivo di 20 anni necessario per la pensione di vecchiaia attraverso la totalizzazione nazionale o il cumulo dei periodi assicurativi utilizzando la contribuzione versata presso diverse gestioni previdenziali obbligatorie (tra cui anche le casse professionali).

Prima di disporre il trattenimento le pubbliche amministrazioni devono infatti valutare se il requisito dei 20 anni di contributi possa essere integrato sommando le anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali ai fini dell'esercizio della totalizzazione o del cumulo contributivo gratuito secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Avendo la legge di bilancio 2017 esteso dal 1° gennaio 2017 l'indicata facoltà di cumulo anche alle casse professionali, tra cui la Cassa Psicologi, si ritiene, pertanto, legittimo alla luce delle predette disposizioni l'operato dell'amministrazione in quanto il lettore possiede più di 20 anni di contributi tra la gestione ex-Inpdap, il Fondo pensione lavoratori dipendenti e la Cassa Psicologi unitamente ad un'età di 66 anni e 7 mesi. Anche in assenza delle novità apportata dalla legge di bilancio all'istituto del cumulo il lettore si sarebbe visto comunque interrompere il rapporto lavorativo all'età di 67 anni e 1 mese in quanto avrebbe raggiunto la pensione di vecchiaia con la totalizzazione nazionale (65 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi + 18 mesi di finestra mobile). Non serve, invocare, la disposizione secondo la quale l'importo del rateo non deve risultare inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale posto che, tale norma, si riferisce solo ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dopo il 31.12.1995. Purtroppo, pertanto, le disposizioni sopra richiamate giocano a sfavore della prosecuzione del rapporto di lavoro con l'ente pubblico. 

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