Pensioni, Opzione donna e pagamento della buonuscita

Franco Rossini Mercoledì, 21 Ottobre 2015

Mia moglie Insegnante del MIUR nata gennaio 1952 (ex quota 96 scuola) al 31 Agosto 2016 compie anni 64 e 7 mesi e 40 anni e 6 mesi di anzianità: Andrà in pensione sia per anzianità( 41 anni e 10 mesi) che per vecchiaia (66 anni e 7 mesi) il 1° Settembre 2018.Chiedo: a) nel caso di domanda di pensione con l'OPZIONE DONNA che verrà presentata quando il MIUR emanerà l'Ordinanza, di solito entro Gennaio ) quale sarà la data del pensionamento? b) il TFR dopo quanto tempo verrà corrisposto. 

La signora ha già perfezionato i requisiti per l'esercizio dell'opzione donna e, pertanto, potrà cessare dal servizio il prossimo 1° settembre 2016, al termine del corrente anno scolastico, dopo aver fatto domanda di cessazione secondo le modalità che saranno stabilite dal Miur entro Gennaio. La liquidazione, nel caso di dimissioni sarà pagata dopo 24 mesi dalla cessazione dal servizio come prevedono le nuove regole in materia di liquidazione della buonuscita. Il pagamento avverrà in forma rateale: 50mila euro dopo 24 mesi dalla cessazione, la parte eccedente e sino a 100 mila euro dopo altri 12 mesi dalla prima rata; e l'eccedenza, sopra i 100mila, dopo ulteriori 12 mesi dal pagamento della seconda rata. 

L'Inps ha infatti chiarito con Circolare Inps 73/2014 che il solo possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione,  necessari per le donne per l’esercizio dell’opzione  per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo, non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione e, pertanto, non è idoneo a determinare un anticipo rispetto ai nuovi termini di pagamento della buonuscita.

Secondo l'Inps infatti "per poter costituire motivo di deroga ai termini di pagamento, introdotti dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 138/2011 e dall’art. 1, comma 484, della legge 147/2013,  nonché alle modalità di rateizzazione modificate da quest’ultima norma non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto (o il 31 dicembre per le dipendenti della scuola) 2011 ovvero entro il 31 dicembre 2013, ma occorre che siano cessate dal servizio  entro le stesse  date, in quanto solo con la  cessazione la facoltà dell’opzione può ritenersi esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla pensione calcolata secondo il sistema contributivo. La non configurabilità di un autonomo diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età connessi ai 35 anni di contributi (in mancanza delle altre condizioni dianzi citate) è confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell’opzione in parola che può essere esercitata in tempo utile per l’accesso alla pensione con  decorrenza entro e non oltre il 31 dicembre 2015".

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