Pensioni, per i disoccupati arriva l'ape sociale e la quota 41

Franco Rossini Martedì, 31 Gennaio 2017

Sono disoccupato, in mobilità, causa licenziamento, per quattro anni: dal 31 maggio 2013 al 31 maggio 2017. Il 3 giugno 2017 compirò 64 anni ed avrò 37 anni di contributi. Per la riforma Fornero dovrei andare in pensione nel giugno 2020 con una pensione lorda di circa € 2500,00. Terminata la mia mobilità, da disoccupato posso accedere solo all’Ape sociale senza finanziare la parte eccedente i 1500,00 euro lordi previsti dall’Ape sociale? Nel caso di risposta affermativa, la domanda della stessa posso farla alla fine della mobilità o dopo i tre mesi successivi previsti dal provvedimento Ape sociale? Kamsin Si ritiene che il lettore potrà conseguire l'APE sociale ottenendo un reddito lordo pari a 1.500 euro al mese, per 12 mensilità annue sino al raggiungimento della pensione con i requisiti fornero.  L'accesso all'APE sociale sarà consentito solo dopo tre mesi dal termine della mobilità secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite. Dunque bisogna mettere in conto un vuoto economico di tre mesi tra la data di scadenza della mobilità e l'accesso al sussidio di accompagnamento alla pensione. Qualora lo desideri (si tratta di una facoltà non di un obbligo) il lettore potrà finanziare anche l'importo eccedente tra il valore di 1.500 euro lordi e l'importo finale della pensione ricorrendo al prestito pensionistico di mercato. Tale ipotesi è stata espressamente indicata nelle tavole elaborate dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini lo scorso Novembre ed è indicato anche all'interno del verbale siglato a fine settembre tra Governo e Sindacati. Anche su questo fronte si attende la pubblicazione delle istruzioni attuative. 

Egr. Dottore, ho 58 anni. Sono un cosiddetto precoce: più di 12 mesi di contribuzione prima dei 19 anni di età. Al 31/12/1995 avevo più di 18 anni di contribuzione e quindi ricado nel sistema retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dal 01/01/2012. Nel 06/2012 sono stato licenziato individualmente per calo lavoro in azienda. Mi sono quindi iscritto nelle liste della mobilità attraverso il centro impiego e in seguito a ciò ho richiesto e ottenuto l'indennità di disoccupazione per 12 mesi e relativa attribuzione dei contributi figurativi. Terminato il periodo di disoccupazione ho richiesto e ottenuto l'autorizzazione per il proseguimento dei versamenti dei contributi previdenziali volontari che a tutt'oggi continuo a versare. Nei primi mesi del 2018 raggiungerò quota 41 (legge di stabilità 2017) comprensiva dei contributi figurativi prima citati. Domanda: potrò accedere alla pensione al raggiungimento di quota 41? grazie in anticipo per la cortese risposta. La legge di bilancio riconosce l'agevolazione della cd. quota 41, tra l'altro, ai lavoratori cd. precoci che risultino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi. Si ritiene, pertanto, che il lettore possa fruire dell'agevolazione in questione. Ulteriori ragguagli potranno essere forniti solo a seguito della pubblicazione delle istruzioni attuative della misura.  

Seguifb 

Zedde

Approfondimenti: Chi può usufruire della quota 41; L'ape Agevolato; l'APE volontario; calcola il costo dell'APE

nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobili o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dallattivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, lamministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dallattività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobili o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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