Pensioni, Per l'Opzione Donna la data limite resta il 31 dicembre 2015

Franco Rossini Mercoledì, 14 Dicembre 2016

Vorrei da lei una informazione, sono nata il 04/05/1958 lavoro nel settore bancario dal 07/02/1983,ad oggi ho 58 anni e 33 di contributi ,ho contributi pagati per un mese nella scuola e un mese e'piu'all'ospedale, quindi i 35 anni dovrei raggiungerli il 07/12/2017 con l'opzione donna ho qualche possibilita' di accedere alla pensione prima?HO letto da qualche parte che per noi bancari nelle legge di bilancio 2017 c'e' la possibilita' con l'opzione donna di potervi accedere .Se con questa non c'e' possibilita' mi dica lei se c'e' qualcos'altro che potrebbe fare al caso mio .La ringrazio tantissimo buonasera .Kamsin L'accesso all'opzione donna è riservato alle lavoratrici che hanno maturato 57 anni e 35 anni di contributi al 31.12.2015. Nel caso di specie non si ravvisa, pertanto, la possibilità di sfruttare questo canale di uscita. Per i bancari coinvolti in piani di gestioni delle eccedenze occupazionali c'è la possibilità, a seguito di un accordo tra aziende e sindacati, di conseguire l'assegno straordinario di solidarietà di settore che accompagna il lavoratore sino alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata come previsto dalla Legge Fornero. L'assegno coinvolge i lavoratori che si trovano a non più di 5 anni dal pensionamento (che sono passati a sette anni a seguito di un correttivo apportato dalla legge di bilancio). Se la lettrice è coinvolta in piani di esubero del personale nella propria azienda potrà fruire del sostegno in questione. 

Buongiorno, e anzitutto grazie per la disponibilità. Sono un'insegnante di scuola pre primaria e sono nata il 6/3/1955. Ho raggiunto al 31/12/2015 1806 settimane di contributi, esclusi quelli figurativi dati da periodi di disoccupazione. Speravo di poter accedere a Opzione Donna tramite una piccola proroga, ma purtroppo la sciagurata decisione del governo di prorogare solo il requisito anagrafico mi ha tagliata fuori per appena 14 settimane. Da qui il mio quesito: esiste la possibilità di riscattare, anche a pagamento, i contributi figurativi relativi alla disoccupazione? O comunque esiste un modo di "mettersi in regola", passatemi il termine, per avere questi benedetti 35 anni di contributi entro il 31/12/2015? Ultimo quesito: mi confermate che con questi requisiti al compimento dei 63 anni (marzo 2018) potrò accedere ad Ape social? Grazie infinite. Purtroppo non si può procedere nel senso suggerito dalla lettrice in quanto il periodo in questione risulta già coperto da contribuzione figurativa e quindi non può essere riscattato. Eventualmente la lettrice potrà verificare la possibilità di esercitare il riscatto, pagandone il relativo onere economico, di altri periodi non coperti da contribuzione IVS (es. periodi di part-time che non hanno prodotto l'accredito ai fini del diritto alla pensione di un anno intero, maternità avvenuta fuori dal periodo di lavoro, laurea, aspettative per motivi di famiglia, eccetera). Qui alcuni dettagli sui periodi che possono formare oggetto di riscatto. Quanto all'APe sociale la risposta è positiva a condizione che sussistano 36 anni di contributi e 63 anni di età e che tali requisiti siano maturati tra il 1° maggio 2017 ed il 31 dicembre 2018. E' necessario inoltre che l'attività lavorativa in questione sia stata svolta da almeno 6 anni in via continuativa e che sussista al momento del pensionamento. Si consiglia di seguire l'evoluzione della normativa in quanto attendiamo le istruzioni applicative. Potrebbero essere introdotte delle condizioni ulteriori che attualmente non conosciamo.  

Sono un bracciante agricolo (lavoro nelle serre coltivate ad ortaggi) che compie 41 anni di contributi il 31/12/2016, ho lavorato più di 12 mesi prima dei 19 anni. Soffro di broncopatia ostruttiva cronica e volevo sapere se posso accedere alla pensione precoce. L'agevolazione per i lavoratori precoci richiede, tra l'altro, che il lavoratore abbia una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento. Se il lettore soddisfa tale condizione si ritiene possibile l'accesso al pensionamento con 41 anni di contributi. 

Buonasera, ho 52 anni e lavoro presso un'azienda privata da marzo 1990 con contributi sempre regolarmente pagati; mi hanno parlato della cosiddetta "Legge Dini" attraverso la quale potrei andare in pensione al compimento di 63 anni e sette mesi di età con almeno, durante la vita lavorativa, un "contributo pagato con partita iva"; vorrei saperne di più rispetto al meccanismo di applicazione della Legge Dini e se può essere applicata nel mio. Ritengo ci sia un pò di confusione. La legge Fornero prevede la possibilità di ritirarsi all'età di 63 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi effettivi e a condizione che il valore dell'assegno non risulti inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. L'indicata facoltà è prevista anche nei confronti dei lavoratori con contribuzione ante 1995 che esercitino il computo nella gestione separata ai sensi del Dm 282/1996 avendo almeno un contributo versato in tale gestione. L'esercizio del computo è tuttavia pieno di ostacoli e condizioni che difficilmente si adattano al caso di specie. Per una esamina puntuale si rimanda a questo approfondimento già condotto da PensioniOggi.it

A gennaio 2016 sono andato in pensione, ma sto continuando a lavorare come lavoratore Autonomo con P.I. Vi chiedo se devo versare i contributi INPS per il 2016 e se continuerò nel 2017? Qual'è la normativa in questi casi in cui un lavoratore autonomo percepisce la Pensione ma continua a lavorare? La risposta è positiva in quanto l'obbligo assicurativo IVS non si esaurisce con il pensionamento. Il lettore dovrà continuare a versare i contributi secondo le regole proprie della gestione cui risulta assicurato: gestione commercianti o gestione separata a seconda dei casi. Questi contributi non andranno però persi: avrà diritto al supplemento di pensione o ad una pensione supplementare, cioè ad una ulteriore quota che arricchirà l'assegno principale. Si ricorda che in entrambe le gestioni sono previste delle agevolazioni per i soggetti titolari di pensione: l'agevolazione consiste in una riduzione delle aliquote contributive IVS e quindi della contribuzione da versare annualmente all'Inps rispetto ai soggetti non titolari di pensione. 

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