Pensioni, Precoci solo se sono stati lavorati 12 mesi prima dei 19 anni

Franco Rossini Giovedì, 20 Ottobre 2016

Sono un autonomo che ha chiuso l'attività al 31 dicembre 2015. Ho compiuto 60 anni il 04 ottobre 2016, versato 30 anni e 154 settimane((circa 33 anni) di contributi INPS e 32 anni di versamenti Enasarco. Alla luce delle ultime novità in materia pensionistica, vorrei informazioni sulla possibilità di cumulare alcuni anni di versamenti Enasarco per poter arrivare ai 35 anni INPS ed essendo attualmente disoccupato, riuscire ad andare in pensione (almeno quella INPS) nel 2019 al compimento dei 63 anni Kamsin Il cumulo dei periodi assicurativi dovrebbe interessare i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Come del resto prevede attualmente l'articolo 1, comma 239 della legge 228/2012 (cfr: Circolare Inps 120/2013). Dato che la Fondazione Enarsarco è una forma di previdenza a carattere integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria si ritiene che la contribuzione ivi accreditata non può essere cumulata con quella versata nell'assicurazione generale obbligatoria tramite lo strumento indicato. Peraltro la contribuzione versata nella predetta assicurazione risulterebbe coincidente da un punto di vista temporale con quella versata presso la gestione speciale dei lavoratori commercianti e, pertanto, non potrebbe essere oggetto comunque del cumulo. Da segnalare, inoltre, che il lettore avendo solo 60 anni nel 2016 non potrà per ora giovarsi dell'APE nè nella forma agevolata nè in quella volontaria essendo questo strumento destinato, per ora, solo a chi raggiunge il requisito anagrafico dei 63 anni entro il 2018. 

Vorrei sapere se è stato definito in modo esatto il termine di Lavoratore precoce così come riportato con ultimo accordo sul capitolo pensioni del 14/10/2016. Mi spiego meglio. Secondo questo ultimo accordo si è considerati lavoratori precoci se si ha almeno 12 mesi di contributi versati entro i 19 anni. Questo è quello che vorrei sapere e se è stato chiarito. Sono 19 anni compiuti ossia il traguardo che si raggiunge dopo 18 anni 11 mesi e 29 gg, o sono entro i 19 anni inteso come 19 anni 11 mesi e 29 gg cioè fino a quando si hanno 19 anni ancora prima di compierne 20.E' un dettaglio per me e credo anche per altri non indifferente. L'accordo siglato precisa che i 12 mesi di contribuzione effettiva da lavoro devono essere stati versati prima del compimento il 19° anno di età. Pertanto si ritiene che il requisito vada raggiunto includendo la contribuzione versata durante il 18° anno di età ed escludendo quella versata dopo il compimento dei 19 anni. 

Buongiorno,sono nata il 02/05/1955 ,ho lavorato come parrucchiera titolare dal 1/06/1976al30/06/2006 ininterrottamente poi ho chiuso l'attività.Sono 30 anni di contributi effettivi versati. La mia domanda è:posso usufruire dell'APE sociale quando compirò 63 anni e 7mesi? HO un nipote che è affetto da autismo con invalidità al100% che io accudisco quando mia figlia è al lavoro. All'APE sociale potranno accedere, tra l'altro, i lavoratori e le lavoratrici in condizione di disoccupazione senza strumenti di sostegno al reddito con almeno 63 anni e 30 anni di contributi entro il 2018. Attualmente, pertanto, la lettrice rientra nel bacino dei potenziali aventi diritto anche se dovrà attendere la declinazione nel merito della misura per una conferma. 

Seguifb 

Zedde

nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobili o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dallattivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, lamministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dallattività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobili o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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