Settima salvaguardia, accordi entro il 2011 per il pensionamento anticipato

Franco Rossini Martedì, 05 Gennaio 2016

Compiro' 61 anni a marzo 2016,arrivero' a 40 anni di versamenti a settembre 2016,sono in mobilita' da ottobre 2014 e la terminero' a ottobre 2017.Vorrei sapere se posso rientrare nella settima salvaguardia e se ,si,cosa devo fare. Il lettore può fruire della settima salvaguardia qualora l'accordo sindacale che prevedeva il ricorso alla mobilità sia stato siglato entro il 31.12.2011. In tal caso dovrà presentare istanza di accesso all'Inps, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2016. Dovrebbero uscire apposite istruzioni da parte dell'istituto di previdenza nei prossimi giorni. 

Il 12/11/2015 l'INPS mi comunica che rientro come lavoratore beneficiario della sesta salvaguardia e che il diritto a pensione decorre dal 5/8/2015. Il 27/11/2015 richiedo alla mia azienda di essere collocato in quiescenza dal 1/1/2016.Era necessario un preavviso di tre mesi? Il quesito ha un carattere generale:la pensione anticipata dei salvaguardati ha necessità del preavviso dei tre mesi come prevede il contratto di lavoro per coloro che vanno in pensione? Dipende da cosa prevede il contratto nazionale di riferimento. In linea generale la domanda di pensionamento in salvaguardia soggiace alle regole generali e dunque necessita del rispetto del periodo di preavviso nei termini in cui esso è previsto dal proprio contratto nazionale. Qualora tuttavia il lavoratore abbia comunicato la volontà di accedere al pensionamento all'azienda nelle more della ricezione della comunicazione inps di certificazione si ritiene possibile computare tale periodo nel preavviso. Senza dunque dover attendere ulteriori 3 mesi dalla ricezione della certificazione di salvaguardia. E' consigliabile un confronto con l'azienda in quanto la materia è nella disponibilità delle parti e non regolata espressamente da disposizioni di legge. Kamsin

La prima categoria della settima salvaguardia recita così: "6.300 lavoratori in mobilità con inclusione dei lavoratori edili e provenienti dalle aziende fallite che avevano stipulato accordi governativi o non governativi entro il 31 dicembre 2011, cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2014". La frase che dice "provenienti dalle aziende fallite che avevano stipulato accordi governativi o non governativi entro il 31 dicembre 2011" è in riferimento solo ai lavoratori edili o anche ai lavoratori in mobilità cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2014. Esigenze di spazio non consentono sempre di esporre chiaramente i vincoli per la salvaguardia. In tali casi bisogna sempre andare al testo ufficiale contenuto nell'articolo 1, comma 265 della legge 208/2015 il quale recita espressamente che possono fruire della salvaguardia nel limite di 6.300 soggetti, "i lavoratori collocati in mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attivita' lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214." Il vincolo della cessazione dell'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 si ritiene riferito a tutti i lavoratori esposti con inclusione pertanto anche dei lavoratori provenienti dalle aziende fallite o comunque sottoposte a procedure concorsuali titolari dello speciale trattamento edile. Peraltro, a ben vedere il testo, ai lavoratori provenienti da tali aziende non è necessario, a differenza degli altri, la stipula di un accordo sindacale entro il 31 dicembre 2011. Nei prossimi giorni usciranno dettagli da parte dell'Inps su tale profilo. 

Le persone licenziate da aziende edili prima del dicembre 2012 che hanno optato per la disoccupazione ordinaria ( con iscrizione nelle liste di mobilità) e non per il trattamento speciale edile possono rientrare nella settima salvaguardia lettera a). Allo stato attuale si ritiene che la risposta sia negativa in quanto il testo di legge ammette solo coloro che maturano il requisito all'interno dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Si rimanda comunque ai dettagli che saranno forniti dall'Inps nei prossimi giorni. 

nato 30/12/1954 -assunto il 01/11/1979 -militare 13 mesi- attualmente in mobilita'sino al 30/06/2016 (scadono i fatidici 4 anni) anni attualmente di lavoro 37- posso rientrare nella settima salvaguardia? e se.....si ....esiste una copertura monetaria a cui si puo' accedere sino al raggiungimento della pensione che nel mio caso sembrerebbe risultare 01/08/2017 grazie.  Se l'accordo sindacale è stato siglato entro il 31.12.2011 la risposta è positiva in quanto il lettore avrebbe raggiunto un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro il 30 giugno 2016, data di scadenza dell'indennità di mobilità. Attualmente non esiste alcuna copertura monetaria specifica, il lettore può verificare comunque presso la propria regione se è possibile fruire della mobilità in deroga per coprire parte del periodo in questione. 

Seguifb 

Zedde

nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobili o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dallattivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, lamministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dallattività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobili o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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