Statali, come la retribuzione accessoria incide sulla pensione

Franco Rossini Lunedì, 04 Luglio 2016

Alla data del 31 dicembre 1995, con ricongiunzioni e/o riscatti, posso vantare più di 18 anni di contributi; in precedenza mi avete confermato il diritto alla liquidazione dell’assegno pensionistico con il sistema di calcolo retributivo fino all’anno 2011, e solo dal 1° gennaio 2012 con il sistema contributivo. Sono un di pubblica amministrazione in scadenza di contratto individuale a poco più di due anni dalla pensione. Desidero sapere: se alla scadenza del mio contratto dirigenziale (individuale) mi viene proposto un contratto con una "parte variabile" irrisoria (ma pensionabile), ovvero non mi viene proposto alcun contratto oppure un contratto di "consulenza" con parte variabile pari a zero euro, questa diminuzione della massa stipendiale complessiva (stipendio tabellare + parte fissa + parte variabile) incide solo sulla quota contributiva dell'assegno pensionistico (cioè quella dal 2012)? Questa diminuzione mi può procurare, invece, un forte danno se la pensione viene calcolata sulla base dell'ultimo stipendio complessivo (tabellare + parte fissa + parte variabile = € 0) anche sulla quota retributiva (fino al 2011)?

Kamsin In linea generale la diminuzione della massa stipendiale negli ultimi anni di lavoro produce un minor reddito annuo sul quale sono versati i contributi e, quindi, una riduzione della pensione (o meglio una riduzione rispetto all'importo che sarebbe stato erogato con la corresponsione di tali elementi). Tuttavia, dato che parliamo di elementi variabili della retribuzione (stipendi accessori, incentivi, bonus produttività), elementi che per loro natura non hanno per loro natura caratteristiche di fissità e continuità, bisogna ricordare che essi, per il pubblico impiego, entrano nella base pensionabile solo dal 1996 e pertanto non hanno sostanziale rilevanza nella determinazione della pensione per le anzianità antecedenti a tale data.

Per quanto riguarda le anzianità maturate dopo il 1996 sino alla data di pensionamento questi elementi hanno rilevanza solo se il loro importo risulta superiore al 18% della maggiorazione della base pensionabile composta dallo stipendio tabellare (comprensiva degli scatti di anzianità) della Ria e degli altri assegni pensionabili previsti dal DPR 1092/1973 per i dipendenti delle amministrazioni dello stato (iscritti in cassa Ctps). In sostanza, nel caso di specie, la riduzione degli elementi variabili potrebbe non avere alcuna rilevanza nella determinazione dell'assegno (ove il loro importo fosse inferiore alla predetta maggiorazione). In caso contrario è immaginabile un effetto negativo sulle quote contributive di pensione maturate dopo il 2011. Trascurabile, invece, l'effetto sulla quota B di pensione con riferimento all'anzianità maturata dal 1996 al 2011 in poi in quanto l'incidenza di un calo della retribuzione negli ultimi due anni di lavoro è comunque compensata dal fatto che la retribuzione pensionabile viene determinata sulla base degli ultimi 10 anni. In definitiva solo se il "peso" di questi elementi sullo stipendio complessivo è molto rilevante ci sarà un effetto sulla pensione. In ogni caso si tratterà comunque di un effetto non molto intenso per le ragioni appena esposte. 

Ho 57 anni e sono in mobilita per cessazione di azienda da settembre 2014 fino a Settembre 2017 pero,faccio i 42 anni e 10 mesi a Giugno 2018. Vorrei sapere esiste o è esistita una salvaguardia per il mio caso? La settima salvaguardia ha consentito, tra l'altro, il pensionamento dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2014 la cui azienda è risultata fallita o cessata. A condizione che maturino il requisito ante fornero entro il termine dell'indennità di mobilità o entro l'anno successivo. A conti fatti il lettore avrebbe compiuto 40 anni di contributi nell'agosto 2015 e, quindi, entro il termine dell'indennità di mobilità. Probabilmente averebbe dunque avuto diritto alla salvaguardia. Si consiglia ora di attendere una eventuale ottava salvaguardia in quanto i termini per la presentazione delle domande per la settima sono spirati lo scorso 1° marzo.

seguifb

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati