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cumulo casse professionali

20/03/2021 19:45#73071 da Abdalonimus
Risposta da Abdalonimus al topic cumulo casse professionali
Sas... quello da te trascritto NON è l'articolo 1 comma 246 della legge 228/2012 ma una sua interpretazione, scritta in un linguaggio molto grossolano dal punto tecnico (cosa grave in un mondo normativo complesso come questo, dove ogni parola deve essere usata in modo appropriato) e soprattutto falsa lì dove dice che 'Questa regola NON VALE però ove il cumulo abbia ad oggetto periodi assicurativi tra Casse Professionali e le gestioni Inps: la contribuzione versata nella cassa professionale non può, infatti, essere utilizzata per determinare i 18 anni di anzianità contributiva presente al 31.12.1995 e, quindi, per ottenere il calcolo retributivo sino al 2011 sul pro quota Inps'.

Non so dove tu l'abbia letta ma a dire che sia falsa non sono io ma tutti i Tribunali del Paese finora interpellati sull'argomento (5 su 5, ad oggi) dove INPS (che aveva arbitrariamente diffuso tale interpretazione in una sua circolare) è stata costretta a riconoscere di essersi sbagliata, applicare il sistema retributivo agli interessati e pagare le spese processuali...

Fammi un piacere, vai sul sito della Associazione cumuloecasseprofessionali, leggi quello che c'è scritto e scopri come stanno le cose...

Ciao :)...

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20/03/2021 14:56#73055 da sas
Risposta da sas al topic cumulo casse professionali
Grazie per i chiarimenti, Abdalonimus.
Non posso fare richiesta .
Infatti su Pensioni Oggi si dice :

L'articolo 1, comma 246 della legge 228/2012 prevede, infatti, che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare (retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995), occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative. L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. Fermo restando che che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo. Questa regola NON VALE però ove il cumulo abbia ad oggetto periodi assicurativi tra Casse Professionali e le gestioni Inps: la contribuzione versata nella cassa professionale non può, infatti, essere utilizzata per determinare i 18 anni di anzianità contributiva presente al 31.12.1995 e, quindi, per ottenere il calcolo retributivo sino al 2011 sul pro quota Inps.

Si rammenta che a differenza del diritto a pensione, la misura (cioè quanto effettivamente erogato) sarà calcolata prendendo tutti i periodi assicurativi accreditati, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi risultanti nelle diverse gestioni.

La domanda
L'avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell'interessato (o dei suoi superstiti) presso l'ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione; quest'ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione. Il pagamento della pensione sarà a carico dell'Inps, che richiederà i pro-quota alle gestioni interessate.

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20/03/2021 13:13#73054 da Abdalonimus
Risposta da Abdalonimus al topic cumulo casse professionali
PS: per quanto riguarda la tua seconda domanda, vale a dire se dopo aver ricongiunto, potresti chiedere il (ri)calcolo Retributivo, la risposta penso sia 'si'.

Ciao

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20/03/2021 13:10#73053 da Abdalonimus
Risposta da Abdalonimus al topic cumulo casse professionali
Caro sas, tieni presente che non sono un esperto: ho fatto il Medico tutta la vita e le 4 cose che so sul Cumulo le ho imparate perché non c'era nessuno che ne sapesse niente e Marco Nicoletti, che ho conosciuto online e si trovava in una situazione simile alla mia (Veterinario), mi ha detto 'fai come me: studiati le cose da solo e con calma su Internet che qui nessuno ci capisce niente e ci dobbiamo aiutare da soli...'. E mai consiglio fu migliore (e gli sono ancora grato per questo).

Questo te lo dico perché la domanda che mi fai riguardo alla possibilità di ricongiungere i tuoi 6 anni di Inarcassa è particolarmente delicata nel tuo caso, visto che essendo tu già in pensione non puoi richiedere che ti venga applicata la normativa sul Cumulo (il Cumulo può essere richiesto solo se NON percepisci già una Pensione da uno degli Enti interessati) e quindi, come dici giustamente tu, l'unica possibilità che ti rimane di utilizzare quei 6 anni è ricongiungerli.

Per quanto ne so la Ricongiunzione che occorrerebbe nel tuo caso (ne esistono diverse, ciascuna regolata da una propria normativa) è la 90/45 (legge del 5 marzo 1990 n° 45) e per quanto ne posso capire (sono andato a rileggermela) non dice esplicitamente che tu non possa richiederla dopo la Pensione. Ma prima che tu ti faccia illusioni per colpa mia, ti consiglio di porre la domanda a qualcuno che se ne intende per davvero (magari direttamente a INPS, prenotando un colloquio con un Funzionario). Ho letto inoltre che la legge prevede che tu non ne abbia già fatto richiesta perché una seconda domanda di una stessa Ricongiunzione è ammessa solo in casi particolari (che se non ho capito male richiedono come requisito l'avere almeno 10 anni di anzianità da ricongiungere, che tu non avresti).

Ma tieni presente che il mondo delle Leggi che regolano la Previdenza procede per aggiornamenti successivi (molto difficili da seguire se non sei del mestiere) e quindi è possibile (anzi molto probabile) che io non sia aggiornato e che le cose siano cambiate, magari a tuo favore. Quindi, per amor del Cielo, poni la stessa domanda che hai fatto a me a qualcuno che faccia questo di mestiere...

Ciao www.pensionioggi.it/media/kunena/emoticons/smile.png

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20/03/2021 10:53#73049 da sas
Risposta da sas al topic cumulo casse professionali
Risposta a Cochise ed a Abdalonimus.
Tenete presente che sono già in pensione e all atto del pensionamento (2019) non ho richiesto il Cumulo perché gli enti erano in difficoltà .
Ad oggi non ho mai sfruttato i contributi versati a Inarcassa .
La mia domanda è : c'è una norma che mi consenta ORA di trasferire questi contributi all INPS e successivamente richiedere (se AMMESSO) il ricalcolo della pensione col sistema RETRIBUTIVO ?
Vi ringrazio della cortese attenzione .

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20/03/2021 09:13#73047 da Abdalonimus
Risposta da Abdalonimus al topic cumulo casse professionali
Caro Cochise, nel TE08 (il modello che INPS utilizza per comunicare l'avvenuta liquidazione della pensione: lo scrivo per quelli che non dovessero avere alcuna familiarità con la materia) non ho mai visto altro che una sintetica descrizione del sistema di calcolo ('La pensione è calcolata col sistema misto': nel mio caso la dicitura è identica sia nel modello TE08 originale che in quello attuale).

E come unico dettaglio numerico le tre quote di pensione distinte per Ente (nel mio caso: INPS, ex Inpdap e ENPAM). Oltre logicamente alla somma delle tre (l'importo totale...).

Nel nuovo TE08 l'unica quota ad essersi modificata è quella ex Inpdap, il che corrisponde da un punto di vista logico ad un estensione sino al 2011 del calcolo retributivo (il mio lavoro INPS è antecedente al 1995) e da un punto di vista quantitativo alla previsione fatta da INAC Catania che ha ricalcolato le pensioni di noi iscritti all'associazione Cumulo e Casse Professionali applicando il sistema retributivo fino al 2011.

Comunque vorremmo richiedere gli Atti e cercare un contatto con INPS perchè ci piacerebbe capire se la decisione di applicarmi il sistema retributivo è stata presa solo perché il diritto era già contenuto nella semplice somma dei periodi INPS + Inpdap (nel mio caso è così) o se è invece un'inversione di tendenza rispetto al passato, vale a dire che riconoscono di aver colpevolmente ignorato il comma 246 (sono sicuro che tu sei a conoscenza della faccenda...) senza dover andare in Tribunale (finora hanno perso tutte le cause giunte a conclusione su questo argomento).

Caro sas, la legge sul Cumulo prevede che per quanto riguarda 'la determinazione del sistema di calcolo' (vale a dire per scegliere la procedura aritmetica che verrà usata per calcolare la tua pensione) i periodi contributivi maturati nelle Casse (Inarcassa nel tuo caso) o in INPS abbiano lo stesso identico valore. Questo dal punto di vista temporale: tu hai diritto che ti vengano riconosciuti 6 anni di anzianità contributiva (e quindi ti venga applicato il sistema di calcolo 'retributivo' sino al 2011) senza che ci sia alcuna differenza per il fatto che tu i versamenti li hai fatti a INPS o a Inarcassa. Però bada bene: questa norma è disattesa da INPS e fino ad oggi ha sempre richiesto un ricorso Giudiziario per costringere INPS ad applicarla (vai sul sito dell'Associazione cumuloecasseprofessionali per saperne di più...).

Una differenza nel valore economico di questi 6 anni però esiste e consiste nel fatto che se tu li lasci ad Inarcassa, quell'Ente è libero di calcolarne il valore pensionistico secondo i propri criteri (la legge lo prevede esplicitamente). Se tu li 'trasporti' in INPS invece (la Ricongiunzione consiste appunto in questo) questa valutazione la farà INPS, applicando i propri criteri. E i due risultati potrebbero essere diversi (di solito con INPS ci guadagni). Però tieni presente anche che la ricongiunzione è onerosa (costa soldi) e insomma... per decidere cosa ti conviene fare, devi trovare un patronato che ti faccia tutti questi calcoli altrimenti prendi una decisione al buio.

In bocca al lupo (e datti da fare, mi raccomando...), ciao.

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