Buono Nido, Arriva il Bonus di mille euro l'anno per i bimbi nati dal 2016

Alberto Brambilla Mercoledì, 19 Aprile 2017
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto presidenziale che fissa le modalità di erogazione del buono di mille euro su base annua per la fruizione dell'asilo Nido. 
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il DPCM 17 Febbraio 2017 che reca le modalità attuative per l'erogazione del buono per frequentare gli asili nido previsto nell'ultima legge di bilancio (art. 1, co 355 della legge 232/2016). La misura consiste in un buono di mille euro su base annua, erogato direttamente al genitore richiedente con cadenza mensile per undici mensilità (circa 90,9€ al mese), per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati di ciascun bimbo nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in poi.

Il buono potrà essere percepito per un massimo di un triennio (visto che si riferisce alla platea dei bimbi tra gli 0 e 3 anni) e sarà corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione a strutture pubbliche o private ed il relativo pagamento della retta per l'asilo nido. Quanto al perimetro soggettivo ne potranno fare richiesta i genitori residenti in Italia con cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, che risultino in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La fruizione del bonus è sganciata dall'accertamento dell'Isee o dei redditi Irpef del genitore. Anche su questa misura, come accade spesso, è previsto un vincolo di bilancio annuo. Il beneficio è infatti riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. 

Bimbi affetti da gravi patologie croniche
Per i bimbi che non possono frequentare l'asilo in quanto affetti da gravi patologie croniche il bonus sarà erogato nella medesima misura per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. In tal caso l'importo verrà corrisposto direttamente al genitore richiedente dietro presentazione da parte di quest'ultimo di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilita' del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

No al cumulo contestuale con i buoni per il baby sitting
Confermata la non cumulabilità del buono nido contestualmente con l'erogazione del voucher baby-sittingmisura anch'essa prorogata sino al 2018 con la recente legge di bilancio dopo l'esaurimento dei fondi nel 2016, nè con la detrazione fiscale del 19% sul totale delle spese annue documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori fino ad un massimo di 632 euro (con una detrazione massima pari a 120 euro per ciascuna dichiarazione dei redditi nel triennio di usufruibilità del beneficio) come prevista inizialmente dall’art. 1, co. 335 della legge finanziaria 2006, successivamente prorogata con riferimento ai successivi periodi di imposta. La misura risulta, invece, pienamente cumulabile con il bonus bebè per il cui accesso è però previsto, a differenza del buono nido, la verifica dei redditi Isee. 

Domanda per esclusivamente per via telematica
Per accedere ai benefici in parola il genitore richiedente dovrà presentare domanda all'INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei due intende accedere (buono per la frequenza di asili nido o per garantire forme di supporto presso la propria abitazione nel caso di bimbi affetti da patologie). Per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio viene erogato secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande. In ogni caso, qualora, a seguito delle domande presentate, sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa sopra indicato l'INPS non potrà prendere in considerazione ulteriori domande di accesso al beneficio.

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Documenti: Il DPCM 17 Febbraio 2017 

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