Canone Rai, Sale ad 8mila euro l'esenzione per gli ultra 75enni

Giorgio Gori Sabato, 03 Marzo 2018
E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero dell'economia e delle finanze che innalza le soglie di reddito esenti dal pagamento del canone Rai.  
I pensionati con almeno 75 anni con redditi non superiori ad 8mila euro annui non dovranno pagare il canone di abbonamento alla RAI. Lo previde il Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 16 Febbraio 2018 pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale con il quale il Governo innalza le soglie di reddito annuo che danno titolo all'esenzione. Il provvedimento fa seguito al trasferimento in bolletta del canone che ha consentito, attraverso il recupero di gettito fiscale, l'incremento delle soglie reddituali esenti dal pagamento del canone. 

Secondo il Premier Gentiloni gli esentati con almeno 75 anni passeranno così dagli attuali 115.000 a 350.000. La misura, si legge in una nota della Rai, è "volta a promuovere l'inclusione sociale" ed è "in linea con analoghe misure già in atto per i principali broadcaster pubblici europei, in completa sintonia con i principi di uguaglianza sostanziale e di libero accesso all'informazione sanciti dalla Costituzione e propri della mission Rai".

Per l'attuazione della misura servirà ora una Circolare da parte dell'Amministrazione finanziaria. In base a quanto già specificato nella circolare n. 46/E del 20 settembre 2010, per accedere al beneficio il contribuente deve: 1) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI; 2) non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio. Ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del beneficio occorre effettuare la somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e del reddito imputabile al coniuge dello stesso. Vanno conteggiati i redditi riferiti all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione in esame.

Sono esclusi dal calcolo: 1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili); 2) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni; 3) il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze; 4) i redditi soggetti a tassazione separata. L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

La dichiarazione di esenzione

La richiesta di esenzione, che è diversa rispetto a quella che il contribuente deve presentare per non pagare l'abbonamento sulle seconde case o per chi non possiede alcun apparecchio televisivo, deve essere accompagnata da un documento di identità valido, e deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia (che dovrà essere aggiornato a breve a seguito della novella apportata dal decreto). Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile per fruirne per l'intero anno; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglioPer continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.  

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Documenti: Decreto Ministero dell'Economia 15 Febbraio 2018

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