Cassa Integrazione, Così cambia il pagamento del contributo addizionale

Nicola Colapinto Mercoledì, 16 Novembre 2016
L'Inps detta le istruzioni circa le nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale a seguito della Riforma del Jobs Act che ha mutato la base imponibile rispetto a quella previgente.
La nuova misura del contributo addizionale ex art. 5, d.lgs. n. 148/2015 si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24.9.2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data. Lo precisa l'Inps nella Circolare 199/2016 pubblicata ieri dall'Istituto di Previdenza con quale sono stati illustrati alcuni aspetti relativi al versamento della contribuzione addizionale da parte delle aziende che fanno ricorso alla cassa integrazione.

Com'è noto l'articolo 5 del Dlgs 148/2015 ha infatti mutato la base imponibile su cui determinare il contributo addizionale dovuto dalle aziende che fanno ricorso alla Cassa Integrazione facendola coincidere con la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (cd. “retribuzione persa”) ed ha, allo stesso tempo, inciso anche sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia ora sulla base dell’intensità di utilizzo dei trattamenti nell’arco di un quinquennio mobile.

Le aziende verso cui continua ad applicarsi la vecchia normativa
A tutela dei trattamenti richiesti entro il 23.09.2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data, l'Inps precisa che continuerà a trovare applicazione la disciplina delle aliquote vigenti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015, più favorevoli. Con specifico riferimento ai trattamenti di integrazioni salariali straordinarie, tenendo conto di quanto illustrato nella circolare ministeriale n. 30/2015 e nella nota n. 14948 del 21 dicembre 2015, al fine di salvaguardare i programmi di intervento della CIGS concordati e avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015, continua ad applicarsi la normativa previgente nelle fattispecie di seguito illustrate: a) proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23/09/2015; b) istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24/09/2015.  Nei predetti casi, continuerà quindi ad applicarsi la disciplina del contributo addizionale previgente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.

Inoltre, si applica la disciplina previgente al decreto legislativo n. 148/2015, in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto legislativo n. 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24.9.2015 ed il 31.10.2015.  Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale l'Inos precisa che si dovranno computare i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data.  Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini i periodi di sospensione riduzione successivi al 24 settembre 2015 se dedotti in domande presentate prima di tale data.  Con esclusivo riferimento alle integrazioni salariali straordinarie, inoltre, non dovranno essere nemmeno computati i trattamenti che godono, come sopra illustrato, del regime transitorio di cui alla citata circolare n. 30 del 9 novembre 2015 e alla sopra richiamata nota n. 14948 del 21 dicembre 2015, in quanto riconducibili alla previgente normativa.

Il pagamento della contribuzione addizionale
Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale dovranno provvedere alla regolarizzazione, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione di una specifica Circolare che regolerà il versamento della contribuzione addizionale. Nel documento, in particolare, saranno indicati i codici da utilizzare per operare il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 14 settembre 2015, n.148 nel frattempo anticipati dalle aziende ai lavoratori interessati; e le modalità per il calcolo ed il versamento della contribuzione addizionale riferita ai lavoratori interessati da riduzioni di orario ovvero sospesi per trattamenti di integrazione salariale regolati dalla nuova disciplina.

L'Inps precisa, infine, che ove il superamento dei limiti di durata, in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote del contributo addizionale (9, 12 e 15%), si verifichi nel corso del mese, vista la mensilizzazione dei flussi contributivi, la nuova maggior aliquota sarà applicata a partire dai periodi di competenza del mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti.

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Documenti: Circolare Inps 199/2016

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