Cassa Integrazione, Via libera dell'Inps al versamento della contribuzione addizionale

Nicola Colapinto Venerdì, 20 Gennaio 2017
L'Inps detta le istruzioni circa le nuove modalità di versamento della contribuzione addizionale a seguito della Riforma del Jobs Act che ha mutato la base imponibile rispetto a quella previgente.
Ok all’addizionale sulla nuova integrazione salariale. Da marzo, le imprese dovranno de- nunciare e pagare il contributo addizionale dovuto sia per la cassa integrazione ordinaria sia per quella straordinaria. I nuovi adempimenti, illustrati dall’Inps nella Circolare 9/2017, completano l’attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali del Jobs act e forniscono le istruzioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale. 

In particolare nel documento vengono analizzati gli adempimenti connessi all’associazione di ogni lavoratore con l’unità produttiva di riferimento, i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale nonché le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione.  Da ultimo, le disposizioni volte a consentire la regolarizzazione del versamento della contribuzione addizionale relativa ai trattamenti CIG, soggetti alla nuova disciplina.

Il pagamento della contribuzione addizionale 
Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale dovranno provvedere alla regolarizzazione, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della Circolare 9/2017, avvenuta ieri. Dunque il primo appuntamento è il 17 aprile, perchè il 16 è un giorno festivo, termine entro cui va pagato anche il contributo per i periodi pregressi a partire dal 24 settembre 2015 data di entrata in vigore del Dlgs 148/2015. Il secondo appuntamento è il 2 maggio, ultimo giorno per l’invio del modello UniEmens di marzo su cui deve essere denunciata anche l’addizionale dei periodi pregressi. Ordinariamente, il contributo si versa mese per mese e non in sede di conguaglio della cassa integrazione come avveniva nel passato. 

Al riguardo, spiega l’Inps, il nuovo contributo addizionale si paga mese per mese, in relazione al periodo di paga cui si riferisce la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. In particolare, precisa l’Inps, l’obbligo del pagamento, per tutte le integrazioni, sia ordinarie (Cigo) sia straordinarie (Cigs), «decorre dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione adottato dall’Inps», con versamento anche degli arretrati. In maniera specifica sull’UniEmens del primo mese di paga successivo alla data dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre all’addizionale del mese in corso, anche l’addizionale riferita a periodi d’integrazione salariale che ricadono fra la data d’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione. Poi, dal secondo mese successivo l’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale relativo a ciascun periodo di paga, provvedendo ovviamente anche ai relativi versamenti. Ad esempio, nel caso di inizio evento CIG in data 10.05.2016 e rilascio autorizzazione in data 5.08.2016, gli adempimento sono i seguenti: 1) nell’ambito del flusso 09/2016, va riportato il contributo addizionale riferito al periodo 10.05.2016 - 30.09.2016); 2) nell’ambito dei flussi UniEmens successivi a quello del 09/2016, va riportato il contributo addizionale relativo ad ogni mese di paga.

Le esenzioni
L'Inps ricorda, infine, che il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi: 
a)   per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili; b)  dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale; c)  dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’art.7, co. 10-ter, del D.L. n. 148/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/93; d) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

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Documenti: Circolare Inps 199/2016; Circolare Inps 9/2017

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