Detassazione Ampia per assistere familiari anziani o non autosufficienti

Bernardo Diaz Domenica, 19 Febbraio 2017
La riforma fiscale dei benefit prevista dalla Legge di stabilita' incentiva le iniziative della contrattazione di secondo livello sul welfare aziendale.  
Detassazione piena per le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente per assistere i familiari an­ziani o non autosufficienti. La legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha ridefinito dal punto di vista del trattamento fiscale le erogazioni del datore di lavoro che, per la loro finalità, sono escluse in tutto o in parte dal reddito di lavoro dipendente. La misura interviene all'interno di quei piani di welfare aziendale o di flexible benefit, ovvero i piani che mettono a disposizione del dipendente un paniere di “utilità” tra i quali questi può scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze con la possibilità di godere di particolari benefici fiscali. Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente .

Tra le prestazioni agevolate il comma 190 dell'articolo 1 della legge 208/2015 modificando il comma 2 dell'articolo 51 del Tuir ha incluso anche le somme o le prestazioni corrisposte ai lavoratori per ser­vizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. In base alla nuova norma, non concorrono, in particolare, a formare il reddito di lavoro dipendente «le som­me e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti». Si tratta di una misura degna di un certo rilievo grazie alla quale l'azienda può erogare dei benefit (anche sotto forma di somme economiche a titolo di rimborso spese) con l'obiettivo di conciliare le esigenze della vita familiare del dipendente con quelle lavorative; il dipendente, dal canto suo, potrà evitare di pagare tasse su tali somme. 

Ai fini dell'individuazione della prima categoria (familiari anziani), la recente circolare delle Entrate numero 28/E/2016 ha indicato che si deve fare riferimento, in assenza di richiami normativi specifici, ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite d'età considerato per il riconosci­mento di una maggiore detrazione d'imposta (art. 13, comma 4, del Tuir). Maggiore detrazione che, tuttavia, l'ultima legge di bilancio ha sostanzialmente eliminato. Per individuare la seconda categoria (familiari non autosufficienti) il documento ministeriale precisa che tale è la condizione dei soggetti che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e prov­vedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli in­dumenti; è inoltre considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere attestato anche attraverso una sola delle predette condizioni e deve risultare da apposita certificazione medica. Relativamente ai bambini, la non autosufficienza deve neces­sariamente essere ricollegata all'esistenza di patologie.

Appare utile segnalare che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti dall'azienda alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit , nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscanoDi conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono anche in base alle nuove previsioni normative alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Altra novità assoluta è la possibilità di ap­plicare la disciplina fiscale di favore anche nel caso in cui l'erogazione dei benefit da par­te del datore di lavoro avvenga per mezzo di «documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale». La nuova possibilità, in parti­colare, è prevista al comma 3-­bis dell'art. 51 del Tuir (introdotto dall'art. 1, comma 190, lett. b della legge Stabilità 2016) ed è disciplinata dall'art. 6 del decreto 25 mar­zo 2016 che definisce e chiama «voucher» i predetti «documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico». 

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