Gli assegni di cura, come noto, sono prestazioni di natura squisitamente assistenziale erogate dalle normativa territoriale nei confronti delle persone non autosufficienti a prescindere dal requisito reddituale. A tal fine l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall’Istituto, con nota del Direttore generale n.68 del 3/11/2016, in merito alla natura dei suddetti strumenti si è pronunciato con parere del 17/01/2017 riconoscendo che, l’assegno di cura spettante ai soggetti residenti nella Provincia di Bolzano indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale n.9/2007, costituisce una misura aggiuntiva e ulteriore di sostegno rivolta alle persone non autosufficienti, sostanzialmente analoga nella ratio e nella finalità di consentire una vita dignitosa, all’indennità di accompagnamento provinciale, nonché alla medesima indennità prevista dalla legislazione vigente nel resto del territorio nazionale ed erogata in misura fissa dall’Inps.
In particolare secondo il Dicastero di Via Veneto "l’assegno di cura appare del tutto assimilabile, quanto a contenuto e funzioni, all’indennità di accompagnamento e pertanto debba essere escluso dal computo del reddito rilevante ai fini della percezione dell’assegno sociale". Alla luce di tale interpretazione l'Inps spiega, pertanto, che tali somme non devono essere computate nel reddito dichiarato ai fini dell’assegno per il nucleo familiare oltre che all'assegno sociale nè, è logica conseguenza di ciò, all'interno dei redditi da considerare ai fini delle maggiorazioni sociali.
A supporto della esclusione delle prestazioni assistenziali connesse ad uno stato di invalidità dal calcolo dei redditi è intervenuto anche il Consiglio di Stato lo scorso anno con la sentenza numero 838/2016 in cui è stato ribadito che le finalità delle prestazioni indennitarie “servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”.