Disabili, L'assegno di cura non rileva ai fini dell'assegno sociale e dell'ANF

Valerio Damiani Venerdì, 26 Maggio 2017
Le prestazioni assistenziali strettamente connesse ai bisogni del beneficiario non rilevano ai fini della determinazione dei redditi per il conseguimento dell'ANF, dell'assegno sociale e delle sue maggiorazioni.
Per il riconoscimento del diritto all'assegno al nucleo familiare e all'assegno sociale, le prestazioni assistenziali come l'assegno di cura erogato dalle Regioni, gli assegni mensili erogati dai Comuni a titolo di sostegno per le persone anziane o invalide, ed altri contributi economici aventi tali finalità previsti da leggi regionali o provinciali, nel caso delle province autonome, devono essere escluse dal calcolo dei redditi. Lo precisa l’Inps, da ultimo, con il messaggio numero 1985 del 12 maggio 2017, rispondendo rispettivamente ad alcuni quesiti posti dalla sede della provincia autonoma di Bolzano. 

Gli assegni di cura, come noto, sono prestazioni di natura squisitamente assistenziale erogate dalle normativa territoriale nei confronti delle persone non autosufficienti a prescindere dal requisito reddituale. A tal fine l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall’Istituto, con nota del Direttore generale n.68 del 3/11/2016, in merito alla natura dei suddetti strumenti si è pronunciato con parere del 17/01/2017 riconoscendo che, l’assegno di cura spettante ai soggetti residenti nella Provincia di Bolzano indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale n.9/2007, costituisce una misura aggiuntiva e ulteriore di sostegno rivolta alle persone non autosufficienti, sostanzialmente analoga nella ratio e nella finalità di consentire una vita dignitosa, all’indennità di accompagnamento provinciale, nonché alla medesima indennità prevista dalla legislazione vigente nel resto del territorio nazionale ed erogata in misura fissa dall’Inps. 

In particolare secondo il Dicastero di Via Veneto "l’assegno di cura appare del tutto assimilabile, quanto a contenuto e funzioni, all’indennità di accompagnamento e pertanto debba essere escluso dal computo del reddito rilevante ai fini della percezione dell’assegno sociale". Alla luce di tale interpretazione l'Inps spiega, pertanto, che tali somme non devono essere computate nel reddito dichiarato ai fini dell’assegno per il nucleo familiare oltre che all'assegno sociale nè, è logica conseguenza di ciò, all'interno dei redditi da considerare ai fini delle maggiorazioni sociali

A supporto della esclusione delle prestazioni assistenziali connesse ad uno stato di invalidità dal calcolo dei redditi è intervenuto anche il Consiglio di Stato lo scorso anno con la sentenza numero 838/2016 in cui è stato ribadito che le finalità delle prestazioni indennitarie “servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”.

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