Esonero contributivo, ok al cumulo con gli altri incentivi di natura economica

Lunedì, 23 Marzo 2015
L'istituto di previdenza ha precisato che il nuovo sgravio contributivo per chi assume stabilmente è compatibile con gli altri incentivi alle assunzioni di natura economica.

Kamsin Il nuovo esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è compatibile con gli altri incentivi alle assunzioni che assumano natura economica (e non invece di sconto contributivo). Lo ha precisato l'Inps con la Circolare 17/2015. Occhio dunque a verificare la natura dei benefici di cui intende fruire perchè la precisazione consentirà di abbinare - anche se per un periodo limitato di tempo - l'agevolazione fino a 8.060 euro all'anno riservata ai contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015 con altri incentivi già presenti nel sistema per agevolare il reinserimento di alcune categorie di lavoratori.

Nello specifico i datori di lavoro possono usufruire del nuovo bonus in combinazione con:

1) l'incentivo portato in dote dai lavoratori beneficiari dell'Aspi, che consiste nel 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento (l'agevolazione rimarrà in vigore anche con il superamento dell'Aspi a favore della Naspi, in attuazione del jobs act);

2)  l'incentivo per chi assume iscritti alla Garanzia Giovani (programma che dura un anno);

3) il bonus per chi assume iscritti alle liste di mobilità, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto al trattamento;

 4) il bonus riferito ai giovani lavoratori agricoli (legge 116/2014);

5) gli incentivi previsti per particolari categorie di lavoratori disabili e per l'assunzione di giovani genitori (l'incentivo è pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori.).

Il datore dovrà curare gli adempimenti indicati per ciascuna agevolazione e vagliare le condizioni previste dalle diverse misure: il cumulo con il bonus per chi assume percettori dell'Aspi è subordinato, ad esempio, al rispetto delle regole "de minimis" e al fatto che l'assunzione non derivi da un obbligo di legge o di Ccnl.

E' invece possibile cumulare solo parzialmente il beneficio con il cosiddetto «bonus Letta» (quello riservato ai giovani svantaggiati con meno di 29 anni di età ai sensi del Dl 76/2013).  Quest'ultimo potrà essere usato solo per l'eventuale quota di contribuzione mensile eccedente il tetto di 671,66 euro previsto per l'esonero contributivo (euro 8.060,00/12).

Difatti, nel concorso di altri regime agevolati, l’ammontare del bonus letta non può comunque superare l’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui, unitamente allo sgravio contributivo triennale, il citato incentivo per l’assunzione di giovani entro i 29 anni di età opererebbe solo con riferimento all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di euro 671,66. Per esempio, sussistendo le condizioni per la fruizione di ambedue i predetti incentivi, a fronte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro pari, nel mese, a euro 800,00, il datore di lavoro fruisce dell’esonero contributivo ex Legge di stabilità 2015 per un importo massimo pari a euro 671,66 e dell’incentivo sperimentale ex d.l. n. 76/2013 per un importo pari a euro 128,34, corrispondenti alla differenza fra l’importo dei contributi previdenziali (euro 800,00) e quello dell’esonero fruito per effetto della misura in oggetto (671,66).

Il bonus, invece, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.

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