Fisco, arriva il bonus del 30% per i "cervelli" che rientrano in Italia

Davide Grasso Giovedì, 24 Settembre 2015
La misura è contenuta nel decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.  
Via libera al bonus fiscale per i cervelli che rientrano in Italia. E' stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo numero 147 recante norme per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento che era stato approvato in via definitiva dal Cdm lo scorso luglio in attuazione della Delega Fiscale, entrerà in vigore il prossimo 7 Ottobre al termine del consueto periodo di vacatio legis. 

Il decreto, com'è era già stato anticipato dalla pagine di questo giornale, contiene una norma volta ad incentivare fiscalmente il rientro in Italia di lavoratori con qualifiche elevate. In particolare si prevede che il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano beneficiano per tre anni di una riduzione del reddito imponibile del 30%. Possono accedere all’incentivo i soggetti che nei cinque anni precedenti non siano stati residenti in Italia, che svolgano una attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano e che rivestano una qualifica per la quale sia richiesta una alta specializzazione e il titolo di laurea. 

Il decreto legislativo, nel suo complesso, intende inoltre rafforzare il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese: ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori. Per raggiungere questo scopo il provvedimento introduce norme sul rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il fisco per le imprese che detengono attività internazionali.

I principali ambiti di operatività degli accordi preventivi riguardano la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, l’individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi. Per il periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’istanza e quella di conclusione dell’accordo il contribuente ha comunque la possibilità di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo. Tali circostanze devono sussistere congiuntamente per uno o più periodi di imposta precedenti alla stipula del contratto ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza. Gamsin L'altra novità è l’istituto dell’interpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un business plan con la descrizione dell’ammontare dell’intervento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema fiscale italiano.

Per l’accesso all’istituto è prevista una soglia minima di 30 milioni di euro per l’investimento, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull’occupazione. La risposta scritta e motivata dell’Agenzia delle entrate è resa entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni.

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Documenti: Il decreto legislativo sull'internazionalizzazione delle imprese

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