In particolare, la disposizione reca una detrazione fino a un massimo di 632 euro dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti del 19% delle spese sostenute per la frequenza dell'asilo nido da parte dei figli. Il beneficio, è bene ricordarlo, può essere fruito per le spese di frequenza di strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato. Poiche' la norma stabilisce un tetto massimo di spesa di 632 euro annui per ogni figlio, lo sconto d'imposta massimo ottenibile e' di 120,08 euro (632 x 0,19). La detrazione spetta esclusivamente ai genitori, restando pertanto esclusi dal beneficio altri genitori è un genitore (ad esempio il nonno). Per quanto riguarda l'attribuzione del beneficio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essa, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono. Pertanto il costo sostenuto per frequenza annuale di un asilo nido andrà ripartito su due anni fiscali dato che l'anno scolastico inizia a settembre e termina nel mese di giugno dell'anno successivo.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, e' comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto. Le spese in questione, inoltre, devono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione. In particolare l'Agenzia delle Entrate con Lettera Circolare 6/E/2006, in merito alle spese sostenute, ha specificato che la documentazione dell’avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
Si tratta di un beneficio fiscale minimo perchè, oltre ad essere di importo irrisorio rispetto alle spese effettivamente sostenute per la frequenza dell'asilo, può essere fruito concretamente solo da genitori che abbiano redditi al di sopra della soglia esente da imposizione fiscale. Per correggere questa distorsione il legislatore è intervenuto successivamente con disposizioni di portata più ampia come i voucher per i servizi di baby-sitting, introdotti a partire dal 2013 in alternativa al congedo parentale che riconoscono sino a 600 euro al mese per la frequenza di istituti convenzionati con l'Inps per un massimo di sei mesi (tre mesi le autonome) e, da ultimo, la recente legge di bilancio ha introdotto il cd. buono nido che garantisce l'erogazione di un contributo di mille euro annui per la frequenza di tali istituti. Appare appena il caso di precisare che il bonus fiscale in questione non è cumulabile con queste ultime due misure.