Imu Agricola, Ok alla proroga al 30 Ottobre

Davide Grasso Lunedì, 27 Luglio 2015
La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che sposta al 30 ottobre la possibilità di pagare l’acconto Imu sui terreni senza sanzioni e interessi.
 Slitta al 30 Ottobre 2015 il termine per pagare l’acconto 2015 su tutti i terreni senza interessi e sanzioni. Lo prevede un emendamento proposto da Antonio Azzolino approvato dalla Commissione Bilancio del Senato al decreto legge sugli enti locali. Si riaprono dunque i termini per il versamento dell’acconto IMU 2015 dovuto dai possessori di terreni agricoli non esenti dall’imposta: dall'originaria scadenza del 16 giugno i possessori avranno tempo sino al 30 ottobre prossimo per assolvere il pagamento del tributo senza applicazione di sanzioni e interessi. 

A giustificare l’intervento normativo, si legge nella seduta della Commissione Bilancio, è il caos prodotto dalle recenti e contrastanti modifiche normative susseguitesi nel corso degli ultimi anni per la definizione delle aree esenti. L'ultimo intervento in materia, come si ricorderà, è stato disposto con il decreto legge 4/2015 con il quale sono stati ridefiniti i criteri per l’applicazione dell’esenzione per l’IMU sui terreni agricoli. L’esenzione si applica: 1) a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore); 2)  ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. GamsinCome chiarito dal Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 2/DF/2015, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli ubicati in comuni classificati parzialmente montani è indispensabile che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un coltivatore diretto o a un imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o di IAP. 

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