Imu e Tasi, Contribuenti alla Cassa entro il 16 Dicembre per la seconda rata

redazione Venerdì, 09 Dicembre 2016
Entrambe le imposte dovranno essere pagate a saldo entro il prossimo 16 dicembre ed interessano solo gli immobili diversi dall'abitazione principale ad eccezione delle abitazioni di lusso. 
Ultimo appuntamento per pagare il saldo dell'Imu e della Tasi. Scadrà il 16 dicembre prossimo il termine per il versamento della seconda rata delle due imposte sugli immobili diversi dall'abitazione principale ad eccezione delle case di lusso. Il versamento deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2016 nel sito informatico www.finanze.it

Il versamento della seconda rata di Imu e Tasi, fa sapere il dipartimento delle Finanze, segue quello della prima rata del giugno scorso, e dovrà essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per l'anno 2016 a condizione che l'atto sia stato adottato entro il 30 aprile 2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia, per i quali è stato stabilito al 30 giugno 2016 e poi ulteriormente differito al 31 luglio 2016 limitatamente ai comuni interessati dalle ultime elezioni amministrative), che l'atto sia stato pubblicato sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2016 e che l'aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell'anno 2015. 

Con riferimento alle agevolazioni riguardanti i comodati concessi ai parenti il dipartimento delle finanze ricorda che in virtù del c.d. blocco degli aumenti dei tributi locali, il contribuente deve continuare ad applicare l’aliquota agevolata vigente nel 2015 ove il Comune abbia deliberato un'aliquota superiore per il 2016. Pertanto, in tali circostanze, alle unità immobiliari date in comodato si applicherà sia l’agevolazione consistente nella riduzione del 50 per cento della base imponibile, sia l’aliquota agevolata vigente nell’anno 2015. Tale conclusione vale ovviamente anche per la TASI, stante che ai fini della determinazione della base imponibile di tale tributo si applicano le medesime regole dell’IMU. Le stesse considerazioni, infine, possono essere svolte anche in merito a l la fattispecie relativa a gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1988, per i quali la legge di stabilità 2016 ha previsto - sia in materia di IMU sia in materia di TASI - la riduzione dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, al 75% . Tale riduzione deve essere applicata, pertanto, sull’imposta calcolata tenendo conto dell’eventuale aliquota agevolata vigente nel 2015.

Oltre alla conferma dell'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, viene confermata anche l'esenzione dall'Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

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Documenti: Le FAQ fornite dal Ministero delle Finanze

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