Isee Università, ecco quando lo studente autonomo fa nucleo a sé

Bruno Franzoni Mercoledì, 23 Settembre 2015
Per la determinazione degli sconti sulle tasse universitarie lo studente deve risultare residente da almeno due anni in un luogo diverso da quello della propria famiglia.
Lo studente universitario è considerato autonomo ai fini della determinazione della tassa universitaria e delle altre agevolazioni connesse allo studio (si pensi ad esempio alle mense, alloggi, esenzioni) solo se risulta residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro.

E sempre che lo studente presenti una adeguata capacità di reddito da valutare in base alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione (al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 6.500,00 euro, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001). 

Queste due condizioni devono emergere chiaramente al momento della presentazione della DSU barrando le due caselle del Modulo MB.2 del quadro C, terza sezione, quella relativa all'autonomia dello studente universitario. Le prestazioni allo studio universitario richiedono infatti l’elaborazione di un Isee più complesso volto ad accertare quando uno studente possa considerarsi autonomo rispetto al nucleo familiare di origine. E pertanto non si può compilare la Dsu-Mini, la cd. dichiarazione semplificata.

Solo se sono state barrate entrambe le caselle del citato quadro, lo studente è considerato autonomo e potrà, pertanto, sganciare il reddito della famiglia di origine dalla valutazione delle tasse universitarie. In tal caso lo studente sarà nucleo a sé. Nessuna autonomia viene invece riconosciuta al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui nessuna delle suddette caselle venga barrata o ne venga barrata solo una. In tal caso, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare indicato nel quadro A, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di origine.

In sostanza lo studente non è autonomo qualora:

a) pur non abitando con i genitori dalla data di iscrizione all’università, avvenuta da almeno due anni dalla compilazione della DSU, risieda in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine, ad es. del padre;
b) pur risiedendo in alloggio non di proprietà di un membro della propria famiglia (es. vive in affitto presso abitazione di terzi), non dispone di adeguata capacità di reddito, oppure risiede in tale abitazione da meno di due anni dalla data di iscrizione al corso di studi;
c) dispone di adeguata capacità di reddito e risiede in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine, ad es. del padre, oppure risiede fuori dalla casa di abitazione del nucleo da meno di due anni dalla data di iscrizione al proprio corso di studi.

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