Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda restano valide le informazioni fornite dall'Inps nella circolare 40 del 14 marzo 2013; sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n.6499 del 18 aprile 2013.
L'Inps ricorda, inoltre, che il legislatore non ha riproposto nella legge di bilancio la facoltà, prevista sino allo scorso anno, per il padre di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima (congedo facoltativo). A tal proposito l'Istituto precisa quindi che non potranno essere presentate domande e, per tutto l’anno solare 2017, non dovranno essere esposte in Uniemens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061.
Per quanto riguarda il 2018 c'è da evidenziare che in realtà i giorni di congedo obbligatorio raddoppiano passando da due a quattro, fruibili anche in modo non continuativo. Per l'anno 2018 la manovra prevede, inoltre, che il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In totale, pertanto, nel 2018 i giorni di assenza del padre in relazione alla nascita del figlio saranno quattro elevabili a cinque previo accordo con la madre. La misura fa coppia con una serie di sostegni alla genitorialità in parte introdotti o rinnovati dalla legge di bilancio: oltre alla proroga del voucher baby-sitting da quest'anno le lavoratrici madri potranno contare sul buono nido di mille euro su base annua, parametrato su undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per i bimbi nati dal 2016 in poi e sul premio alla nascita di 800 euro una tantum oltre al bonus bebè già previsto dalla legge 190/2015 che scadrà però, salvo proroghe, il prossimo 31 dicembre 2017.
Documenti: Messaggio Inps 828/2017