Liti Fiscali, Al via la Sanatoria in tre rate. Ecco come Funziona

Davide Grasso Lunedì, 08 Maggio 2017
La richiesta di definizione agevolata dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017. Per gli importi superiori a 2mila euro i contribuenti potranno saldare i contenziosi aperti in tre rate: l’80% nel 2017, il resto a giugno 2018.
I contribuenti che hanno un contenzioso tributario in corso potranno rottamarlo pagando solamente l'importo oggetto della controversia senza applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora. Lo prevede l'articolo 11 della manovra bis (Dl 50/2017) attualmente all'esame del Parlamento. Dopo la rottamazione delle cartelle Equitalia si apre, quindi, anche alla rottamazione delle liti fiscali, con la possibilità di chiudere anticipatamente le controversie pendenti innanzi alla giustizia tributaria. Potranno essere definitive in via agevolata, in particolare, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione) e anche a seguito di rinvio.

Il vantaggio consiste nella facoltà, per chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, ovvero di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, di chiudere la controversia pagando esclusivamente gli importi che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto (cioè gli interessi che si applicano nella misura del 4 per cento annuo, sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte). Il contribuente, pertanto, non pagherà nè sanzioni e nè interessi di mora sulle somme oggetto del contenzioso. L’idea, in sostanza, è quella di riportare i contribuenti in lite con il Fisco all’atto di accertamento o alla cartella che ha originato il contenzioso: ad esempio se un contribuente è in causa per un accertamento da 20mila euro già da qualche anno potrebbe decidere di chiudere il conto senza versare sanzioni e interessi ma pagando solo quanto richiesto inizialmente dal Fisco.

Le controversie definibili in via agevolata

Possono formare oggetto di definizione agevolata le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Ove la controversia riguardi solo gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. Se la controversia riguarda solo le sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo, se il rapporto relativo ai tributi è stato chiuso anche con modalità diverse ed la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l’IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Domande entro il 30 Settembre

Per l'adesione alla definizione agevolata il contribuente dovrà produrre domanda – una per ciascuna controversia autonoma - entro il 30 settembre 2017, in esenzione dall’imposta di bollo. Una volta che il contribuente avrà aderito alla definizione agevolata il pagamento delle somme può essere rateizzato in tre rate se l'importo da pagare è superiore a 2mila euro. Il termine per il pagamento della prima rata o del totale è fissato al 30 settembre 2017 in cui il contribuente dovrà versare il 40% del tributo dovuto; la seconda rata – per il 2017 - scade il 30 novembre 2017 con il versamento dell'ulteriore 40%, mentre la terza e ultima rata può essere saldata entro il 30 giugno 2018 (in cui il contribuente dovrà versare il residuo 20% della somma oggetto di definizione).

Dal punto di vista processuale il decreto prevede che dagli importi dovuti debbano essere scomputati quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio ma, in ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017). Con l'adesione, comunque, le controversie definibili non sono sospese automaticamente; per ottenere tale effetto, il contribuente deve fare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ottenendo, in tal caso, la sospensione del processo fino al 10 ottobre 2017. Ove entro tale data il contribuente abbia depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. 

Se gli importi dovuti rientrano anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’articolo 6 del decreto -legge 22 ottobre 2016, n. 193, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie, ma solo unitamente alla definizione agevolata dei carichi di cui al D.L. n. 193 del 2016 . 

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