Niente iscrizione alla gestione commercianti per l'amministratore di Srl che non partecipa all'attività di impresa

Valerio Damiani Lunedì, 22 Ottobre 2018
La Corte di Cassazione precisa ulteriormente i confini tra attività gestionale e commerciale ai fini dell'insorgenza del doppio obbligo assicurativo presso la Gestione separata e la gestione commercianti.
L'attività gestionale condotta dall'amministrazione di SRL comporta esclusivamente l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell'Inps. Se in altri termini non è provato lo svolgimento, con i caratteri di abitualità e prevalenza, anche di un'attività di natura di commerciale non può darsi l'iscrizione anche alla gestione speciale dei commercianti. E' quanto in sintesi ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26026 del 17 Ottobre 2018 in cui i giudici hanno respinto la tesi dell'Inps.

La sentenza è interessante perchè fa ulteriore luce sull'obbligo della contestuale iscrizione del socio amministratore di SRL sia nella gestione separata dell'Inps sia presso la gestione dei lavoratori commercianti confermando l'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale in materia. La Cassazione ribadisce che la contestuale iscrizione può aver luogo solo ove siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime in esito, quindi, ad un accertamento in concreto dell'attività lavorativa posta in essere dall'amministratore. Nel caso di specie la Corte ha acclarato che «il tenere rapporti con istituti di credito, lo stipulare contratti di lavoro subordinato e occuparsi dei colloqui preassuntivi o organizzare / turni di lavoro» sono attività che attengono esclusivamente al ruolo «dell'imprenditore» esplicato dal lavoratore nella sua qualità di amministratore unico della società e quindi non comportano da soli gli estremi per l'iscrizione, oltre che alla Gestione Separata, anche alla Gestione Commercianti. In questo caso, pertanto, si deve escludere una duplicazione dell'obbligo contributivo come, invece, sosteneva l'Inps.

La decisione si pone nel solco di quanto già espresso nella recente pronuncia numero 873 del 2016 in cui il Supremo Collegio affermò che per la nascita del doppio onere contributivo occorre una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria non potendo applicarsi, in questi casi, il criterio della prevalenza dell'attività lavorativa svolta. In particolare per l'insorgenza del doppio obbligo contributivo occorre una diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo dell'impresa. La verifica dei presupposti per la doppia iscrizione è affidata al giudice di merito attraverso un'indagine puntuale e rigorosa, che accerti il puntuale assolvimento dell'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo). Secondo la Cassazione sono, peraltro, "indici" del personale apporto all'attività di impresa, con la diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni. In questo senso la Corte ha stabilito che la presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi circa l'apporto personale dell'amministratore nell'impresa che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti (cfr: sentenza numero 11685/2012).

 

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