Pensionati residenti all'estero, IMU e Tari ridotte dal 2021

Dario Seghieri Sabato, 23 Gennaio 2021
Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2021. Anche i cittadini stranieri potranno godere dell'agevolazione sugli immobili posseduti in Italia a condizione che non siano locati o ceduti in comodato.
Ritorna da quest'anno l'agevolazione IMU per i pensionati residenti all'estero. Con una novità: ne potranno godere anche i pensionati stranieri e non solo gli italiani. Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2021 con il quale il legislatore rimodula la vecchia agevolazione finita nel mirino della Commissione Ue due anni fa.

Originariamente l’articolo 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevedeva che, a partire dall'anno 2015, fosse considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e dunque esente da IMU) una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata o data in comodato d'uso. Lo sconto si arricchiva con l'abbattimento di due terzi anche della TARI e della (ormai ex) TASI. La Commissione Europea con la procedura di infrazione n. 2018/4141 aveva dichiarato, tuttavia, la norma non conforme al diritto comunitario in quanto recava un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio a sfavore dei cittadini stranieri residenti all'estero che possedevano in Italia l'unità immobiliare. L'agevolazione era stata, pertanto, soppressa dal legislatore in occasione della riforma dell'IMU (art. 1, co. 739 e ss. della legge n. 160/2019) lo scorso anno.

Nuova agevolazione

L'articolo 1, co. 48 della legge n. 178/2020 prevede dal 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato diverso dall’Italia, l’Imu è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti (avente natura di tributo) o la tariffa sui rifiuti (avente natura di corrispettivo) è dovuta in misura ridotta di due terzi. In sostanza l'agevolazione viene adeguata al diritto comunitario con l'estensione anche ai cittadini stranieri, non residenti in Italia. Il beneficio, è bene ricordarlo, vale solo per i  titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, cioè con periodi lavorati all'estero (non può essere applicata ai cittadini italiani titolari di una pensione esclusivamente italiana che si trasferiscono all'estero per ragioni di convenienza fiscale).

Condizioni

Si ricorda che l’Imu interessa i proprietari di immobili, i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili e riguarda i fabbricati, i terreni, le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

L’Imu non si applica sull’abitazione principale e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, se non adibite ad abitazione principale. Inoltre l’imposta non si applica: alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; ai fabbricati destinati ad alloggi sociali; alla casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio; all’unico immobile posseduto e non concesso in locazione per personale delle forze armate, polizia, vigili del fuoco anche se non residenti.

Sanzioni in caso di mancata dichiarazione

Chi non presenta la dichiarazione Imu rischia una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta dovuta con un minimo di 51 euro. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/2012.

Invece, se la dichiarazione viene presentata, ma risulta infedele o incompleta, la sanzione prevista va dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. Se l’omissione o l’errore riguardano elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, la contestazione passa a una misura variabile da 51 a 258 euro. La stessa sanzione si applica anche nei casi di violazioni che riguardano la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari inviati dai comuni nei termini previsti. Le sanzioni previste per l’omessa e l’infedele dichiarazione, tuttavia, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la presentazione del ricorso, interviene l’adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

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