Pensioni integrative, anticipo di 10 anni se si rimane senza lavoro da oltre 24 mesi

Giorgio Gori Martedì, 17 Marzo 2015
Una norma inserita nel disegno di legge sulla concorrenza prevede la possibilità di ottenere la pensione integrativa dieci anni prima di quella pubblica.

Kamsin In caso di disoccupazione sarà piu' facile ricorrere alla pensione integrativa. Lo stabilisce l'art. 15 del ddl sulla concorrenza che, modificando il dlgs n. 252/2005 intende ridurre da 48 a 24 mesi la durata dell'inoccupazione che consente di avere la liquidazione anticipata della rendita del fondo; inoltre il ddl fissa l'asticella dell'età per accedere alla rendita integrativa dieci anni prima (oggi cinque) di quella prevista per la pensione pubblica. Non solo. In caso di licenziamento o di dimissioni l'aderente potrà esercitare piu' agevolmente il riscatto dell'intera posizione maturata.

Il ddl concorrenza, inoltre, elimina i vincoli dei contratti collettivi alla portabilità della posizione contributiva tra i fondi pensione e allarga la platea dei partecipanti ai fondi con contribuzione definita.

Portabilità piu' semplice. Il diritto di portabilità è la facoltà, riconosciuta a tutti i lavoratori iscritti a un fondo pensione, di trasferire la propria, posizione individuale maturata in altro fondo pensione, esercitabile dopo che sia trascorso il periodo minimo di permanenza (nel fondo dal quale ci si intende trasferire) di due anni. Oggi, tra l'altro, è previsto che, in caso di esercizio di tale facoltà, il lavoratore ha diritto al versamento del tfr maturando, nonché dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro «neí limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali». Il ddl concorrenza elimina l'ultimo periodo indicato, con l'effetto di cancellare ogni possibile condizionamento da parte della contrattazione collettiva alla portabilità (cosa che avveniva in particolare in presenza di fondi pensione chiusi e/o aziendali).

Concorrenza tra Fondi. Il ddl concorrenza amplia la platea dei soggetti che possono iscriversi ai fondi pensione che operano con il principio della contribuzione definitiva (sono i fondi per i quali il lavoratore sa quanto paga, ma non sa quanto sarà la pensione). Nel dettaglio, la nuova norma stabilisce che è possibile per questi fondi pensione prevedere l'adesione collettiva o individuale «di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'art. 2, comma 1», vale a dire dipendenti, pubblici e privati; parasubordinati; lavoratori autonomi e liberi professionisti; soci di cooperative; casalinghe.

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Articolo a Cura di Giorgio Gori - Patronato Inas

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