Pensioni, Come si Riscatta il congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro

Davide Grasso Domenica, 25 Giugno 2017
Dal 1° gennaio 2016 i lavoratori possono cumulare il riscatto degli eventi di maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto della laurea.
 I lavoratori dipen­denti, come noto, hanno la facoltà di ri­scattare, a domanda, i perio­di corrispondenti alla durata dell'astensione facoltativa (ora congedo parentale), an­che se relativi a maternità che si siano verificate al di fuori di un rapporto di la­voro. La facoltà è utile per recuperare a fini pensionistici i periodo corrispondente all'astensione facoltativa (l'attuale congedo parentale) anche per periodi relativi a maternità che si è verificata al di fuori di un rapporto di lavoro, a prescindere dal periodo in cui si è verificato l'evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro. 

Attualmente, dunque, il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre e il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi dopo la nascita del bambino, è quello stesso previsto nei casi di astensione facol­tativa in costanza di rapporto di la­voro con diritto alla relativa indennità: pertanto, il periodo fuori rapporto di lavoro è quello che si colloca entro i primi 8 anni di vita del bambino (in quanto quello sino a 12 anni non è indennizzato) in un limite generalmente pari, per ogni bambino, a sei mesi per ciascun genitore (entro un tetto complessivo di dieci mesi elevabile ad undici mesi se il padre eserciti di diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi). 

I requisiti
L'indicata facoltà è riconosciuta agli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive (cioè i dipendenti pubblici) a condizione che l'interessato possa far valere almeno 5 anni di contributi da «effettiva» attività lavorativa maturata in costanza di lavoro dipendente (non autonoma) in periodi precedenti o successivi all'evento da riconoscere. Nel computo dei 5 anni devono essere considerati i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.), nonché i periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, in Svizzera ed nei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) (cfr: Circolare Inps 41/2011). Si rammenta, inoltre, che il periodo da riscattare non deve essere già coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto); qualora, però, il periodo sia già coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione indennizzata l'Inps provvede a modificare il titolo dell'accredito da disoccupazione a maternità (ove ciò sia più favorevole ai fini pensionistici). La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento dall'interessato, anche nelle vicinanze del pensionamento, ed il
 limite massimo dei periodi riscattabili per congedo parentale extra-lavorativo è fissato in cinque anni durante il corso di tutta la vita lavorativa. 

Appare utile ricordare che il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria (congedo di maternità), ancorchè si sia verificato al di fuori del rapporto di lavoro, viene accreditato gratuitamente dall'Inps previa domanda da parte dell'interessato in quanto coperto da contribuzione figurativa. A condizione sempre che il lavoratore possa far valere il predetto requisito di cinque anni di contribuzione. 

La quantificazione dell'Onere
Naturalmente l'onere del riscatto è a totale carico del richiedente e varia in relazione all'età , al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione media settimanale percepita dal richiedente, determinata come per i trattamenti pensionistici. Se il periodo da riscattare si colloca in un periodo temporale le cui anzianità sono determinate con il sistema di calcolo retributivo, l'onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione (art. 13 L. 1338/1962); altrimenti l'onere sarà determinato con il calcolo percentuale, previsto con il sistema contributivo, utilizzando l'aliquota contributiva obbligatoria in vigore, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica dove è stato chiesto il riscatto. Naturalmente il riscatto è utile tanto ai fini dell'anzianità contributiva di tutte le pensioni sia per la determinazione della loro misura. 

Il cumulo con il riscatto della laurea
Sino al 31 dicembre 2015, però, l'indicata facoltà di riscatto era alternativa alla facoltà del riscatto di laurea. Sicché, l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati. Una limitazione piuttosto grave che, in sostanza, impediva alle donne laureate che già avevano riscattato il periodo di studi di poter riscattare ai fini previdenziali (anche) il periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro

Questo limite è venuto meno dal 1° gennaio 2016 grazie alla legge 208/2015: da questa data si possono cumulare entrambe le forme di riscatto con evidenti vantaggi sulla data di pensionamento e sull'entità dell'assegno. Le modifiche apportate hanno effetto retroattivo, ciò significa che si possono riscattare periodi temporali anche antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 208/2015. Le domande di riscatto, in altri termini, possono avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data. In questo modo una lavoratrice, che ha già riscattato il periodo di laurea, può ora presentare domanda per esercitare il riscatto di un periodo di maternità extra-lavorativa risalente a due o tre anni fa.  

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Documenti: Circolare Inps 44/2016; Circolare Inps 102/2002; Circolare Inps 41/2011; circolare Inps 61/2003

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