Pensioni, Così la decorrenza della pensione dopo le dimissioni online

redazione Martedì, 27 Settembre 2016
La data di cessazione del rapporto di lavoro corrisponde al giorno precedente a quello indicato nel nuovo modulo da utilizzare per comunicare online il recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale. 
L'Inps detta alcuni chiarimenti in ordine al corretto inquadramento dell'ultimo giorno di lavoro e, quindi, della determinazione della decorrenza della prestazione pensionistica a seguito del decollo delle cd. dimissioni online, le modalità stabilite dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2015, attuativo dell’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 per dare efficacia alle dimissioni e alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Lo fa con il messaggio inps 3755 dello scorso 20 Settembre con il quale risponde ad alcune richieste di chiarimenti pervenute dai Patronati e dalle Strutture territoriali. Con il citato decreto ministeriale è stato, infatti, divulgato il modulo da utilizzare per comunicare il recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale.

Come noto, nella sezione "Data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale" del modulo, il Ministero ha chiarito che deve essere indicata la data a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella successiva all’ultimo giorno di lavoro. In altri termini, ricorda l'Inps, la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale indicata nel predetto modulo coincide con la data successiva all’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente. Ciò premesso, conclude l'Inps, ai fini della determinazione della decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo "Data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale".

La cessazione del rapporto di lavoro dipendente è, del resto, un elemento essenziale per conseguire la prestazione pensionistica. Al riguardo bisogna ricordare che la Legge Fornero ha provveduto alla disapplicazione delle cd. finestre mobili, con riferimento ai lavoratori che maturano dopo il 2011 i requisiti previdenziali previsti dalla nuova normativa (pensione anticipata e pensione di vecchiaia). Attualmente, pertanto, per i lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi, alle gestioni speciali degli autonomi, alla gestione separata la decorrenza della pensione risulta fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione a condizione che a tale data: 1) sia risolto il rapporto di lavoro dipendente (non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa per i lavoratori autonomi); 2) risultino perfezionati i requisiti anagrafici e/o contributivi utili al diritto di pensione (es. pensione anticipata o pensione di vecchiaia).

Per i lavoratori iscritti presso le Gestioni Pubbliche (ex Inpdap), al Fondo Ferrovie e al Fondo Quiescenza Poste la prima decorrenza utile della pensione prescinde dalla data di presentazione della domanda di pensione e coincide con il giorno successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi utili al diritto di pensione (es. pensione anticipata o pensione di vecchiaia), previa risoluzione del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza.

Il regime dello slittamento della decorrenza pensionistica è, invece, rimasto in vigore per alcuni trattamenti previdenziali non interessati dalla normativa Fornero. Si pensi, in particolare, alla totalizzazione, all'opzione donna, al pensionamento anticipato per i lavoratori invalidi e non vedenti (Dlgs 503/1992), ai lavoratori appartenenti al comparto difesa e sicurezza, alla normativa speciale prevista per i lavoratori addetti a mansioni particolarmente pesanti e usuranti. 

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