Chi è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata

Franco Rossini Mercoledì, 27 Marzo 2019
Guida alle principali categorie professionali che devono assolvere l'obbligo di assicurazione presso la gestione separata dell'Inps.
Una delle principali problematiche che spesso interessano i lavoratori che avviano un'attività di lavoro autonomo riguarda l'assolvimento degli obblighi contributivi presso la gestione separata dell'Inps. Quando, infatti, l'attività autonoma non è esercitata in forma di impresa (nel quale caso scatta l'obbligo assicurativo presso la gestione dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti) il lavoratore è tenuto a versare la contribuzione sul reddito percepito presso la gestione dell'Inps nata nel 1996 con la Riforma Dini oppure, ove l'attività sia regolata dall'iscrizione ad un apposito albo professionale, presso la cassa professionale (es. avvocati, ingegneri, eccetera).

L'articolo 2, co. 26 della legge 335/1995 come interpretato autenticamente dall'articolo 18, co. 12 del decreto legge 98/2011 convertito con legge 111/2011 prevede, infatti, che l'obbligo di assicurazione presso la gestione separata sorga nei confronti dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo per la quale non via sia obbligo di iscrizione ad un determinato albo professionale o che, comunque, non sono tenuti al pagamento dei contributi presso la Cassa previdenziale corrispondente in base alle norme dei rispettivi statuti. 

La mancanza di abitualità nello svolgimento della professione, inoltre, non esonera completamente il soggetto dall'obbligo di iscrizione: l'articolo 44 co. 2 del decreto legge 269/2003 come convertito con legge 326/2003 ha esteso, infatti, l'obbligazione assicurativa anche ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale a condizione che il reddito annuo derivante dalle predette attività risulti superiore a 5mila euro.

In definitiva l'obbligo assicurativo scatta in due distinte ipotesi: a) per i lavoratori autonomi abituali non iscritti presso altri fondi o casse previdenziali o che non sono tenuti al pagamento della contribuzione in tali fondi in base alle norme dei rispettivi statuti. L'obbligo di assicurazione deve essere sempre adempiuto ed occorre versare i contributi per tutti i redditi percepiti a prescindere dal loro ammontare dato che il presupposto impositivo risiede nell'abitualità dell'attività lavorativa; b) per i lavoratori che svolgono l'attività autonoma solo occasionalmente. In tal caso l'obbligo assicurativo scatta solo nel caso in cui il reddito superi i 5mila euro annui.   

Il professionista che svolge più attività

Uno dei grattacapi più complessi riguarda quei redditi derivanti da attività che, secondo il regolamento della cassa professionale, non determinano il versamento della contribuzione previdenziale presso la Cassa medesima. Si tratta di una serie eterogenea di situazioni che vanno studiate caso per caso perchè, come detto, non essendo prevista la possibilità di versare i contributi presso la Cassa, tali redditi devono essere assoggettati a contribuzione presso la gestione dell'Inps. 

Ad esempio l'ingegnere lavoratore dipendente che effettua alcune consulenze professionali sarà tenuto all'iscrizione presso la gestione separata dell'Inps dato che l'ordinamento di Inarcassa vieta l'iscrizione alla Cassa Professionale in presenza di redditi da lavoro dipendente. In tal caso, pertanto, l'ingegnere dovrà assolvere l'obbligo contributivo derivante dal compenso professionale presso la gestione separata l'Inps godendo dell'aliquota ridotta del 24% (dato che risulta contestualmente iscritto presso altra forma di previdenza obbligatoria, al FPLD).

Stesso discorso vale nei confronti di quei professionisti che non raggiungono il livello minimo di reddito o che svolgono attività di tirocinio o praticantato. In tali circostanze spesso l'ordinamento della cassa professionale prevede esclusivamente il versamento di un contributo integrativo, versamento che non è collegato all'erogazione di un trattamento pensionistico e, pertanto, i compensi derivanti dalle predette attività sono assoggettati a contribuzione presso l'Inps (cfr: Circolare Inps 99/2011). Per una più puntuale disamina di questi aspetti si vedano anche i recenti chiarimenti dell'Inps. 

Gli altri soggetti tenuti all'iscrizione

Una ulteriore categoria di lavoratori per i quali è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata è quella costituita dai soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa. Tale è, ad esempio, l'attività di amministratore di società o di sindaco o di componente di collegi e commissioni. Diverse disposizioni di legge hanno poi previsto l'iscrizione di particolari attività tra cui: gli incaricati di vendita a domicilio; gli associati in partecipazione i cui compensi siano qualificati come lavoro autonomo; gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego (art. 1 legge 230/97); gli studenti e dottorandi titolari di borse di studio e assegni di ricerca o altri compensi erogati dalle Università e/o da scuole di specializzazioni (come i medici in formazione specialistica); i volontari del servizio civile nazionale.  

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