Pensioni, Esteso il bonus per le vittime di terrorismo anche al nuovo coniuge

Valerio Damiani Lunedì, 01 Agosto 2016
L'Inps corregge il tiro sulle modalità attuative dei benefici previdenziali introdotti dalla legge di stabilità 2015 per le vittime di terrorismo. 
L'aumento figurativo di 10 anni dell'anzianità contributiva previsto per le vittime del terrorismo e loro familiari può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell'invalido nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente sia intervenuta sentenza di divorzio. Lo ricorda, tra l'altro, l'Inps nella Circolare 98/2016 pubblicata di recente con la quale l'istituto ha dettato ulteriori chiarimenti interpretativi sulle novità in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice recate dalla legge 206/2004 come integrate dalla legge 190/2014.

I benefici per le vittime del terrorismo. Come si ricorderà la legge 206/2004 ha riconosciuto, tra l'altro, a coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Benefici che possono essere fatti valere anche dal coniuge e dai figli delle vittime oppure in loro mancanza, ai genitori delle vittime anche sui trattamenti diretti.

Sulla materia è quindi intervenuto l'articolo 1, comma 164 della legge 190 del 2014 con il quale il legislatore ha esteso i suddetti benefici al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli sia nati successivamente all'evento terroristico a condizione che il beneficio non sia stato, nel frattempo, già attribuito ai genitori della vittima di terrorismo. A tal riguardo l'Inps aveva stabilito con Circolare 144/2015 che in tal caso la maggiorazione può essere riconosciuta ai soggetti con i quali vi era un rapporto di connubio al momento dell’evento, ovvero al coniuge divorziato se il divorzio è avvenuto dopo l’evento terroristico ma non poteva essere attribuito nei confronti dell'eventuale nuovo coniuge della vittima del terrorismo ed ai relativi figli. Con la Circolare 98 appena pubblicata l'Istituto, in accordo con il Ministero del Lavoro, cambia opinione e precisa che il beneficio spetta anche nei confronti dell’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell'invalido sempre che al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio. 

Vale la pena ricordare che la legge prevede, oltre alla maggiorazione dei 10 anni, ulteriori benefici pensionistici. In particolare alle vittime con grado di invalidità permanente pari o superiore all’80% spetta il diritto immediato alla pensione diretta (anche ove la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido sia stata aperta successivamente all'evento terroristico) pari all'ultima retribuzione annua percepita.

A tal proposito l'Inps precisa che l'importo della stessa dovrà essere calcolato utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 206 del 2004. In relazione alla circostanza che consente il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio. Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale. Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 98/2016

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati