Pensioni, l'assegno ordinario è prorogabile sino a dodici mesi

redazione Giovedì, 18 Giugno 2015
Una Circolare dell'istituto di previdenza comunica le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'assegno ordinario e di formazione previsto dalla legge 92/2012.
La circolare Inps 122/2015 precisa le modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere l'assegno ordinario e di formazione a carico dei Fondi di Solidarietà di settore previsti dall'articolo 3 della legge n. 92/2012. Tali fondi, com'è noto, hanno lo scopo erogare un sostegno al reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, così da assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

L'Inps ricorda che, in linea generale, dato che l’assegno ordinario può essere concesso per una durata massima non superiore alle durate massime previste per la CIGO, le istanze di accesso ai vari Fondi, possono essere inoltrate per un periodo massimo di tre mesi, eccezionalmente prorogabile, sempre trimestralmente, fino ad un massimo di 12 mesi. I Comitati amministratori dei Fondi possono però procedere a deliberare interventi anche per un periodo continuativo fino a 12 mesi, esclusivamente per quei fondi che espressamente prevedono che le domande di accesso possono riguardare interventi non superiori a dodici mesi.

Ad oggi - ricorda l'Inps - sulla base di quanto previsto dai rispettivi decreti istitutivi, i Fondi attivi che possono accedere a tale interpretazione, per i quali  conseguentemente è possibile presentare un’istanza per un periodo continuativo di dodici mesi, sono il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. Per tutti gli altri Fondi già operativi, l’istanza deve essere presentata, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di dodici.

Documenti: Circolare Inps 122/2015

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