Pensioni, Si rafforza il prepensionamento dei bancari in esubero

Bernardo Diaz Giovedì, 08 Dicembre 2016
La Manovra conferma un mix di misure per agevolare l'accesso ai fondi di solidarietà di settore sino a 7 anni prima del compimento dell'età pensionabile per i bancari in esubero.
 
Anticipo sino a sette anni del pensionamento per i lavoratori del settore bancario e del credito cooperativo in esubero sino al 2019. Con un contributo statale riferito alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione. E' quanto prevede l'articolo 1, co. 234 e ss della Legge di Bilancio nel testo definitivo approvato ieri dal Senato ed ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il documento reca in particolare alcune misure per agevolare il prepensionamento dei bancari in esubero coinvolti in piani di ristrutturazione e/o riqualificazione aziendale: da un lato l’estensione fino all’anno 2019 della possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito prevista dall’articolo 12 del decreto legge sulle crisi bancarie approvato la scorsa estate dal Governo (il Dl n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016) per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (anziché cinque, come di regola è previsto per i fondi di solidarietà di settore) nonché l’estensione di tale possibilità anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Attualmente l'estensione da cinque a sette della durata dell'assegno straordinario di solidarietà vale solo per gli anni 2016 e 2017: la legge di Bilancio, dunque, estende tale disposizione per un ulteriore biennio.  In sostanza l'assegno straordinario di sostegno al reddito, cioè quello erogato per accompagnare alla pensione, i dipendenti dichiarati in esubero di aziende bancarie, potrà essere fruito con un anticipo a partire da sette anni dal raggiungimento dei requisiti Fornero. 

La misura viene ulteriormente rafforzata dalla possibilità per il Fondo di Solidarietà, previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, di coprire anche la contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Con questa misura, ad esempio, il datore di lavoro per il tramite del Fondo di solidarietà potrà pagare la contribuzione correlata necessario per il riscatto di un periodo di studi del dipendente ove il riscatto sia necessario per maturare il diritto alla pensione nei successivi sette anni dall'accesso all'assegno straordinario. 

Infine una disposizione stabilisce un concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai Fondi con riferimento ai lavoratori che accedano, nel periodo 2017- 2019, alle prestazioni straordinarie di sosetegno al reddito con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione. Una misura anch'essa rivolta praticamente esclusivamente al settore bancario. Il concorso dello Stato si sostanzia in una riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 di un importo pari all’85 per cento dell’importo equivalente alla somma della prestazione stessa e della relativa contribuzione figurativa per i nuovi accessi all’assegno straordinario nel 2017, importo che si riduce al al 50 per cento della medesima somma per gli accessi all’assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo di 25.000 accessi complessivi all’assegno straordinario per il sostegno al reddito nel triennio 2017-2019.

Tale beneficio per i datori di lavoro è riconosciuto nel limite di 174 milioni di euro per l’anno 2017, 224 milioni di euro per l’anno 2018, 139 milioni di euro per l’anno 2019, 87 milioni di euro per l’anno 2020 e 24 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate per l’ottenimento del beneficio ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio in esame.

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