Pensioni, Per gli Esodati Bancari prepensionamento sino a 7 anni

Bernardo Diaz Venerdì, 16 Dicembre 2016
Documento dell'Inps sulle novità contenute nel decreto legge sulle crisi bancarie per accompagnare alla pensione i lavoratori bancari coinvolti in piani di ristrutturazione aziendale.
 
Via libera al prepensionamento dei bancari coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Il personale del credito ordinario che accede agli assegni straordinari di sostegno al reddito finalizzato all'accompagnamento alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata entro il prossimo 1° dicembre 2017 e che, pertanto, risolvono il rapporto di lavoro entro il prossimo 30 novembre 2017, potrà permanere nel Fondo sino ad un massimo di ottantaquattro mesi (7 anni) contro i 60 mesi (5 anni) previsti in via ordinaria. Lo precisa il messaggio Inps 5100/2016 con il quale l'istituto recepisce la norma contenuta nell'articolo 12 del decreto legge sulle crisi bancarie (Dl 59/2016) approvato dal Governo la scorsa estate e dal conseguente Dm 97220/2016.

Come è noto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b, del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compreso quello con qualifica di dirigente, può essere ammesso a fruire dell’assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.  L’art. 12 del decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, convertito nella legge n. 119 del 30 giugno 2016 recante: "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione" (GU n. 153 del 2 luglio 2016) ha previsto, però, che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento, la durata massima dell’assegno straordinario aumenti da cinque a sette anni. Pertanto, ricorda l'Inps, ai sensi del decreto 97220 del 23 settembre 2016, per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel biennio 2016-2017 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2017 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2017), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (7 anni).

Il documento dell'Inps si rivolge al personale del credito bancario ordinario e vale solo per il personale che accede alle prestazioni del Fondo di Solidarietà del credito nel biennio 2016-2017 come previsto dal decreto legge sulle crisi bancarie. Come si ricorderà la legge di bilancio contiene una norma volta ad estendere ulteriormente il perimetro di applicazione della misura anche al personale del credito cooperativo e per un ulteriore biennio, sino al 2018, finanziando anche parte degli oneri che attualmente sono interamente a carico delle aziende e dei relativi Fondi Settoriali. L'attuazione di tali ulteriori disposizioni avverrà il prossimo anno, una volta che la legge di bilancio sarà entrata in vigore. 

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Documenti: Messaggio Inps 5100/2016

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