Le tipologie di domande di riscatto non presenti nel citato allegato n.1 (ad esempio, domande di riscatto ex art.13 della legge n.1338/1962 presentate dal datore di lavoro in favore del lavoratore), considerato il loro carattere residuale, continueranno ad essere presentate in modalità cartacea. Dal 1 ° aprile, dunque, la modalità telematica sarà il canale esclusivo per la presentazione delle domande di riscatto che fino al 31 marzo, invece, resterà alternativo alla modalità cartacea. Dopo tale data, però, l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà più procedibile. Quando la mancata trasmissione telematica è stata determinata da eventi e cause non imputabili all'In ps, l'istituto informerà immediatamente e formalmente l'interessato circa l'improcedibilità della domanda fino alla trasmissione telematica della stessa. Diversamente, qualora venga accertato che la causa inibente dell'invio telematico sia addebitabile al sistema informatico dell'Inps, le sedi provvederanno a protocollarla in entrata nonché ad acquisirla e alle successive fasi gestionali.
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali: 1) web (internet), dai servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin a partire dal portale dell'Istituto ( www.inps.gov.it); 2) contact center multicanale, che risponde al numero 803.164 (riservato all'utenza che chiama da telefono fisso) oppure al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell'utente); 3) patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Documenti: La circolare Inps 228/2016