Pensioni, Riscatti solo per via telematica dal 1° Aprile 2017

redazione Venerdì, 30 Dicembre 2016
Dal prossimo 1° Aprile 2017 le domande di riscatto dei periodi assicurativi potranno essere presentate solo tramite il canale online dell'Inps
Stop definitivo alla presentazione cartacea delle domande di riscatto dei periodi assicurativi dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dall'Inps dal 1° Aprile 2017. Fino a tale data le domande potranno ancora essere presentate in modalità cartacea oppure attraverso il canale telematico. Ma succes­sivamente al 31 marzo 2017, l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà più procedibile. Lo comunica l'Inps nella circolare n. 228/2016 emessa ieri. La novità, spiega l'ente previ­denziale, fa parte del piano per l'estensione e il potenziamento dei servizi telematici Inps por­tato avanti da anni. Riguarda, in particolare, la presentazione delle domande di riscatto di pe­riodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati: assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, fondi ad essa sostitutivi, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata dell'Inps e fondo Poste e Ferrovie dello stato. L'obbligo di presentazione telematica riguarda in particolare le domande di riscatto dei periodi di maternità collocati fuori dal rapporto di lavoro, del congedo per formazione, del riscatto del periodo di praticantato dei promotori finanziari, delle collaborazioni ante 1996 nella gestione separata, i periodi di LSU, di servizio civile eccetera (i periodi in questione sono meglio individuati nell'allegato 1 alla suddetta Circolare). 

Le tipologie di domande di riscatto non presenti nel citato allegato n.1 (ad esempio, domande di riscatto ex art.13 della legge n.1338/1962 presentate dal datore di lavoro in favore del lavoratore), considerato il loro carattere residuale, continueranno ad essere presentate in modalità cartacea. Dal 1 ° aprile, dunque, la modalità telematica sarà il canale esclusivo per la pre­sentazione delle domande di riscatto che fino al 31 marzo, invece, resterà alternativo alla modalità cartacea. Dopo tale data, però, l'istanza pre­sentata in forma diversa da quella telematica non sarà più procedibile. Quando la man­cata trasmissione telematica è stata determinata da eventi e cause non imputabili all'In­ ps, l'istituto informerà imme­diatamente e formalmente l'interessato circa l'improce­dibilità della domanda fino alla trasmissione telematica della stessa. Diversamente, qualora venga accertato che la causa inibente dell'invio telematico sia addebitabile al sistema informatico dell'Inps, le sedi provvederanno a proto­collarla in entrata nonché ad acquisirla e alle successive fasi gestionali.

Le domande telematiche de­vono essere presentate attra­verso uno dei seguenti canali: 1) web (internet), dai servizi telematici accessibili diret­tamente dal cittadino trami­te Pin a partire dal portale dell'Istituto ( www.inps.gov.it); 2) contact center multicana­le, che risponde al numero 803.164 (riservato all'utenza che chiama da telefono fisso) oppure al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusiva­mente chiamate da telefoni cel­lulari con tariffazione a carico dell'utente); 3) patronati, attraverso i servizi telematici offerti da­gli stessi.

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Documenti: La circolare Inps 228/2016

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