Il credito d'imposta, come noto, non spetta sulle pensioni, cioè sulle prestazioni previdenziali (pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di inabilità, superstiti, eccetera) in quanto la norma ne prevede l'attribuzione solo solo con riferimento ai redditi derivanti da lavoro dipendente e ad essi assimilati. Data, tuttavia, la loro diversa natura il credito d'imposta può essere riconosciuto sugli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai fondi di solidarietà di settore e l'isopensione, cioè l'assegno di esodo che viene erogato nei processi di gestione delle eccedenze della forza lavoro nelle imprese con più di 15 dipendenti che accompagna il personale eccedentario sino alla maturazione della pensione vera e propria (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e ss. della legge 92/2012).
Tali prestazioni, i cui oneri sono sostanzialmente a carico delle aziende, si sostanziano in un sostegno al reddito per accompagnare l'interessato alla pensione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi occupazionale. Si tratta di un sostegno per il lavoratore al fine di risarcirlo, almeno parzialmente, della perdita delle retribuzioni subite per effetto della cessazione in via anticipata del rapporto di lavoro. Per tale ragione tali redditi vengono inquadrati sotto il profilo fiscale tra le somme che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente che, in base al principio contenuto nell’articolo 6, comma 2, del T.U.I.R. sono assoggettate al medesimo trattamento tributario applicabile ai redditi sostituiti, ovvero a tassazione ordinaria. Dunque queste prestazioni danno diritto alla concessione del credito degli 80 euro in presenza dei requisiti reddituali sopra esposti.
In particolare, oltre all'assegno di isopensione, si possono menzionare gli assegni straordinari erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo Ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione. Resta inteso che, una volta raggiunta la pensione e, quindi, cessata la corresponsione della prestazione di accompagnamento il credito non sarà più corrisposto. Fanno eccezione a questo principio solo gli assegni straordinari erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Poste italiane in quanto assoggettati, in deroga alla normativa sopra esposta, al regime della tassazione separata: su questi assegni non viene corrisposto il credito d'imposta.
Da segnalare, inoltre, che fra i redditi assimilati i cui percettori sono ammessi al beneficio in argomento sono ricomprese le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005 e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare. In tali circostanze, tuttavia, il requisito reddituale da verificare ai fini della concessione del credito degli 80 euro, sarà costituito sia dal trattamento erogato da tali forme pensionistiche sia dal reddito complessivo derivante da altri redditi da pensione messi a loro disposizione da parte del Casellario Centrale Pensioni per l’anno corrente.
Documenti: Circolare Inps 67/2014