Premio Alla Nascita, Ecco chi ha diritto all'una tantum da 800 euro

Alberto Brambilla Martedì, 28 Febbraio 2017
Nota Inps sulle condizioni e i requisiti per avere diritto al beneficio previsto dalla Legge di bilancio a partire dal 1° gennaio 2017 in favore delle donne gestanti.
Prime istruzioni Inps sul premio alla nascita, la misura prevista dall'articolo 1, co. 353 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che prevede la corresponsione una tantum di 800 euro dal 1° gennaio 2017 alle donne gestanti o alle madri. Le istruzioni sono contenute nella Circolare 39/2017 pubblicata ieri dall'Istituto di previdenza sulla base delle indicazioni comunicate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il sostegno sarà riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per il bonus bebè di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125) vale a dire la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o comunitaria o non comunitaria purchè l'interessata risulti in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007. 

I requisiti
Il beneficio di 800 euro, precisa l'Inps, può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: 1) compimento del 7° mese di gravidanza; 2) parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; 3) adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983; 4) 
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente ed è corrisposto senza tener conto del reddito o dall'ISEE della beneficiaria o dalla sua condizione lavorativa, previa presentazione di apposita domanda dalla madre avente diritto all’INPS.

La domanda
Al riguardo l'istituto precisa che l
a domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza (e quindi prima del parto) e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino. In caso di adozione/o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2: in particolare - se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), abbreviando così i tempi di definizione della domanda - è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.

Inoltre, se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria - se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio – è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato). Le verifiche dei titoli di soggiorno saranno effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie. 

L'istituto indicherà successivamente le specifiche istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche senza alcun pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017. In tale occasione saranno fornite le istruzioni procedurali e quelle contabili per i pagamenti.

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Documenti: Circolare Inps 39/2017

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