Responsabilità sanitaria, Via Libera della Camera. Ecco Cosa Cambia

Franco Fontana Sabato, 04 Marzo 2017
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il testo del provvedimento che rivede la responsabilità civile e penale degli esercenti professioni sanitarie.
Via libera definitivo della Camera al disegno di legge sulla responsabilità sanitaria. Il provvedimento è stato approvato questa settimana dall'Aula di Montecitorio e contiene una serie di misure che regolano la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie (medici ed infermieri) connesse allo svolgimento del proprio lavoro. L'obiettivo è quello di contrastare le pratiche di medicina difensiva che costano allo stato numerosi esami inutili volti esclusivamente a tutelare gli operatori da possibili cause in sede civile e penale. Si tratta di una materia particolarmente delicata dati gli interessi in gioco, quelli del malato da un lato e quelli del professionista del settore che spesso resta impelagato in cause giudiziarie dall'esito incerto. Quattro le principali caratteristiche contenute nel provvedimento. Vediamole.

Responsabilità Penale
Dal punto di vista della responsabilità penale nell'àmbito dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, con riferimento agli eventi verificatisi a causa di imperizia nell'esercizio della professione sanitaria il nuovo articolo 6 del disegno di legge abroga la normativa attuale, prevista dal decreto Balduzzi (art. 3. co. 1 del Dl 158/2012), che
 esclude la responsabilità in esame per i casi di colpa lieve, qualora, nello svolgimento della propria attività, l'esercente la professione sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La nuova formulazione della norma non opera più distinzioni generali tra gradi di colpa, escludendo la punibilità per i casi in cui siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, e sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto, ovvero, in mancanza di esse, alle buone pratiche clinico-assistenziali (le quali, dunque, rispetto alla norma vigente, vengono collocate in una posizione suppletiva). 

Responsabilità Civile
A risultare innovata è anche la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture (sanitarie o sociosanitarie), con riferimento all'operato dei medesimi soggetti. L'articolo 7 del provvedimento 
conferma che la responsabilità civile della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti professioni sanitarie, anche qualora essi siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima, è di natura contrattuale. A seguito di una modifica apportata al testo durante l'esame parlamentare tale forma di responsabilità civile della struttura trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria; nell’àmbito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica; in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale; attraverso la telemedicina.

Confermando l'impostazione originaria del provvedimento si precisa che la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie (per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose verso i pazienti) è di natura extracontrattuale (con relativa inversione dell'onere della prova per il paziente e dimezzamento del termine prescrizionale) salvo il caso in cui il professionista abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale con il paziente.

Resta ferma la possibilità per il giudice, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, di tener debitamente conto dell'eventuale circostanza che il professionista si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di esse, alle buone pratiche clinico-assistenziali. Il rafforzamento della protezione contro la responsabilità civile viene garantito anche dalla limitazione dell'azione di rivalsa o di azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave; di conseguenza, l'àmbito di responsabilità in queste azioni è più circoscritto rispetto all'àmbito di responsabilità del sanitario nell'eventuale azione diretta (nei suoi confronti) da parte del danneggiato.

Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle previste ai sensi della disciplina per il risarcimento dei danni biologici nell'àmbito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti. Le norme in materia di responsabilità civile dei medici sono imperative ai sensi del codice civile e non sono, quindi, derogabili da parte di accordi contrattuali.

Il ruolo delle assicurazioni
Alcune modifiche riguardano poi la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il danneggiato dovrà procedere ad un tentativo di conciliazione obbligatorio ai fini della procedibilità della successiva domanda giudiziale e l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. L'obbligo di partecipazione concerne anche le imprese di assicurazione le quali dovranno formulare un’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. 

Altri aspetti del ddl approvato riguardano l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione ove sia fallito il tentativo di conciliazione obbligatorio, la creazione di un fondo di garanzia per le vittime di malasanità, la possibilità per regioni e province autonome di affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute, l'adozione di specifiche linee guida per l'espletamento delle professioni sanitarie a cui gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, devono attenersi, salve le specificità del caso concreto. Tali raccomandazioni saranno elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

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Documenti: Il testo del disegno di legge approvato in via definitiva 

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