Salute, sarà più difficile fare causa ai medici in caso di malasanità

Franco Fontana Domenica, 07 Febbraio 2016
Le novità sono contenute nel disegno di legge sulla responsabilità del personale sanitario approvato la scorsa settimana dalla Camera. 
Stretta sulla possibilità di fare causa ai medici e/o alle strutture sanitarie. Questo il compromesso delineato dal progetto di legge di riforma della responsabilità del personale sanitario, approvato in prima lettura dalla camera il 28 gennaio 2016 e ora all’esame del senato. Cambia in particolare la responsabilità del medico sia da un punto di vista penale, poiché il medico non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guida, che civile, prevedendosi la natura extracontrattuale della responsabilità dei medici non liberi professionisti con conseguente inversione dell’onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione. 

Il nuovo profilo Penale. Per quanto riguarda il profilo penale il provvedimento stabilisce che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave. La colpa grave sarà in ogni caso esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida che dovranno essere pubblicate entro 180 giorni. 

La Responsabilità Civile. Sulla la responsabilità civile le tutele seguiranno regole diverse a seconda che si agisca per danni contro la struttura o il professionista. Resta la distinzione, sotto il profilo civile, tra responsabilità contrattuale della struttura - anche sociosanitaria - ed extracontrattuale del professionista, incluso il medico di medicina generale. In sostanza ci saranno 5 anni di tempo per fare causa al medico e 10 per fare causa all’ospedale, ma nel primo caso sarà il paziente a dover provare gli elementi della condotta illecita del medico.

Positivo nel complesso ma molto critico sul meccanismo linee guida il giudizio di Pierpaolo Vargiu, precedente relatore del provvedimento: «È stata approvata una buona legge - ha commentato - che fa gli interessi dei pazienti e della buona sanità riportando la responsabilità medica nel campo extracontrattuale, potenziando audit e risk management e puntando a disinnescare gli sprechi della medicina difensiva. Ora in fretta al Senato, magari migliorando il sistema delle linee guida che -così come è -rischia di essere una bomba ad orologeria». Per la ministra della Salute Beatrice Lorenzin che ha fortemente contribuito - anche con l’istituzione della commissione Alpa - ad accelerare su un provvedimento in stand-by da una decina d’anni, si tratta di «un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l’equilibrio tra la tutele dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità».

Il disegno di legge regola anche l’ipotesi della rivalsa della struttura sanitaria sul medico per ribaltare le conseguenze economiche di un risarcimento danni: l’azione si potrà fare solo in caso di dolo o colpa grave del professionista. Consentendo al professionista di non dover tutelarsi prescrivendo esami superflui. Altri aspetti del disegno di legge sono il tentativo obbligatorio di conciliazione (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, quale condizione di procedibilità), l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione e la creazione di un fondo di garanzia per le vittime di malasanità.

Confermato l’obbligo di assicurazione per tutti - aziende Ssn, strutture ed enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Ssn che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi e per gli operatori sanitari. Inoltre la copertura assicurativa sarà valida anche per i professionisti che vanno in quiescenza, le cui polizze dovranno garantire un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi alla cessazione dell'incarico purchè riferiti a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

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