Sussidi COVID-19, Esenzione Fiscale solo per i lavoratori autonomi

Nicola Colapinto Mercoledì, 21 Aprile 2021
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito ai sussidi aggiuntivi riconosciuti dalle regioni e dalle Casse Professionali a favore dei propri iscritti.
Niente prelievo fiscale sul sussidio erogato una tantum dalle Casse professionali ai professionisti che non hanno ricevuto l'indennità covid nazionale. Lo rende noto l'Amministrazione Fiscale in risposta ad un interpello (n. 272/2021) proposto da un ente previdenziale categoriale.

Una cassa di previdenza professionale ha deliberato l'erogazione di un sussidio Covid a favore dei professionisti iscritti titolari di pensione ai superstiti o pensione d'invalidità esclusi dall'indennizzo COVID nazionale previsto dall'articolo 44 del dl n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia). Come noto tale sussidio era stato erogato (in misura pari a 600 euro mensili) agli interessati che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro purchè non titolari di pensione.

Con l'obiettivo di ampliare le categorie destinatarie la Cassa Professionale ha riconosciuto analogo sussidio una tantum agli stessi requisiti reddituali e d'importo pari a quanto fissato a livello nazionale a favore dei professionisti iscritti titolari di pensione ai superstiti o pensione d'invalidità. Tale indennizzo, precisa l'Agenzia dell'Entrate, è esentasse (al pari del sussidio Covid Nazionale) in quanto rientra nei benefici di cui all'art. 10-bis del dl n. 137/2020 (cd «decreto Ristori»). La disposizione da ultimo richiamata, infatti, ha riconosciuto ai contributi «di qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale per il Covid, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto (cioè per contrastare gli effetti negativi del Covid), qualora e soltanto se percepiti da «soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché lavoratori autonomi».

Sussidi regionali

Il medesimo ragionamento ha portato l'Amministrazione Fiscale a precisare, con l'interpello n. 273/2021, la natura del contributo una tantum di 1.000€ per la partecipazione a percorsi di orientamento e ricerca del lavoro, previsto da una regione a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non beneficiari di indennità Covid nazionali, né percettori di Naspi o RdC. Essendo il beneficio dell'esenzione fiscale di cui al citato articolo 10-bis del dl n. 137/2020 riservato esclusivamente ai lavoratori autonomi (ancorché privi di partita iva) l'Agenzia spiega che non può applicarsi ai lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto privi di partita iva); al contrario la somma non sarà imponibile fiscalmente nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.

Premio da 100 euro

Con un ultimo interpello (n. 271/2021) l'Agenzia delle Entrate risponde, infine, in merito alla possibilità di riconoscere il premio di 100 euro stabilito dalla normativa anticovid a favore del personale dipendente che a marzo 2020 avesse continuato a lavorare non in regime di smart working anche al personale impiegato presso rappresentanze diplomatico-consolari all'estero che lavora in modo permanente nello stato estero. Secondo l'Amministrazione la risposta dell'Ade è negativa in quanto tale personale svolge la prestazione all'estero e, pertanto, non può beneficiare della prestazione economica.

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